Con la Risoluzione n. 132 del 29 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi previsti in caso di versamento tardivo delle rate relative alle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni.
La Risoluzione si è resa necessaria a seguito della modifiche apportate, nella materia in questione, dalla recente manovra Monti, in base alla quale è stata esclusa la decadenza dalla rateazione, ed è stata riconosciuta la possibilità di ravvedimento, qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. Il tardivo pagamento comporta, infatti, ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali, iscrizione a ruolo che, però, non viene eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso, entro il termine di pagamento della rata successiva.
I codici tributo istituiti con la Risoluzione del 29 dicembre 2011 devono, appunto, essere utilizzati per versare le sanzioni e gli interessi dovuti in caso ci si avvalga di tale ravvedimento.
I codici devono essere inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno di riferimento e del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono comunque dovuti gli interessi da rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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