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Novità Irpef - Ires
19 Dicembre 2013

Svalutazione civilistica dei beni strumentali: l’Agenzia delle Entrate precisa le modalita’ di riassorbimento ai fini Ires ed Irap.

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Nella Risoluzione n. 98 del 19 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato, in primo luogo, che la svalutazione esprime una perdita durevole di valore subita da un bene strumentale, riconducibile al verificarsi di fatti con carattere di straordinarietà e gravità.

Dal punto di vista contabile, la svalutazione comporta l’anticipata imputazione in conto economico di una quota del costo dell’immobilizzazione materiale, quota non più recuperabile attraverso i flussi di cassa derivanti dall’utilizzazione del bene o attraverso la cessione del bene medesimo.

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali deve avvenire secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall’articolo 102, comma 2, del TUIR. La deduzione deve essere preceduta dall’imputazione al conto economico relativo all’esercizio di competenza.

Riguardo al caso specificamente posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha evidenziato che la società istante, prima della svalutazione, aveva effettuato degli ammortamenti civilistici più bassi rispetto a quelli massimi consentiti ai fini Ires, scegliendo così di ammortizzare il bene in un periodo più lungo.

Nel rispetto di quanto chiarito in una propria Circolare del 2012, l’Agenzia ha espresso il parere che, in un caso del genere, possono essere dedotte ai fini Ires delle quote di ammortamento più elevate rispetto a quelle che sono state imputate al conto economico, effettuando delle variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Tali variazioni in diminuzione devono essere determinate nella misura massima pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale calcolata in base al coefficiente previsto dalla normativa (Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988) e la quota di ammortamento effettivamente imputata al conto economico.

Il riassorbimento fiscale della svalutazione deve iniziare dall’esercizio nella quale la stessa è contabilizzata.

Riguardo, infine, all’Irap, sul presupposto che i beni svalutati siano stati acquistati successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina Irap o che siano acquistati prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina, ma a tale data non presentassero alcun disallineamento tra il valore civile ed il valore fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che la svalutazione non dedotta si possa riassorbire ripartendo il valore Irap del bene (ossia il valore contabile residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta) sulla base della vita utile residua.

L’importo complessivamente deducibile ai fini Irap sarà, quindi, pari alla somma di una quota dedotta per derivazione, in quanto imputata al conto economico, e la quota di svalutazione dedotta attraverso la variazione in diminuzione nella dichiarazione Irap.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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