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Novità Irpef - Ires
23 Marzo 2012

Studi di settore: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle recenti novita’ normative in materia.

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Nella Circolare n. 8 del 16 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alle novità normative intervenute, nel corso del 2011, nella materia degli studi di settore ed ha riportato alcune risposte a quesiti, pervenuti all’Agenzia medesima, in riferimento a tale ambito.

Riguardo alle novità previste dal Decreto Legge n. 98 del 2011, è stato ricordato che il provvedimento in questione, in merito alla tempistica di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore, ha stabilito che, a partire dal 2012, i termini di pubblicazione sono differiti al 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale gli studi di settore medesimi entrano in vigore.  

A tutti gli studi di settore, anche già approvati, sarà possibile apportare le opportune integrazioni, necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello per il quale entrano in vigore le integrazioni medesime.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha evidenziato che le è stata riconosciuta la possibilità di inviare degli specifici inviti, basati esclusivamente sui dati indicati in dichiarazione e, quindi, non sulle risultanze dei controlli effettuati, con i quali, appunto, si invitano i contribuenti ad adempiere gli obblighi dichiarativi relativi agli studi di settore, anche successivamente alla scadenza dei termini di presentazione del modello Unico.

L’invio di tali inviti non ha effetti preclusivi per i destinatari, i quali potranno comunque sanare il comportamento omissivo, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, e potranno così beneficiare delle sanzioni ridotte.

I recenti provvedimenti normativi hanno previsto un inasprimento delle sanzioni in questo ambito. Sono rimaste valide le sanzioni previste dai Decreti Legislativi n. 446 e n. 471 del 1997, riguardanti le ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per le comunicazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ed i casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. Tali sanzioni non modificate, inoltre, trovano applicazione anche nei casi di omessa presentazione del modello, ossia nei casi per i quali sono state previste delle nuove sanzioni, qualora le violazioni siano state commesse prima del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 98 del 2011).

L’incremento delle sanzioni in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, qualora tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, riguarda sia le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, sia le dichiarazioni relative all’Iva ed all’Irap.

Nella Circolare del 16 marzo, sono stati riportati alcuni esempi nei quali sono illustrati gli effetti dell’applicazione di tali maggiori sanzioni.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che è prevista la possibilità, per l’Agenzia medesima, di procedere all’accertamento induttivo, in caso di omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e nelle ipotesi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Però, è stato anche precisato che tale possibilità riguarda soltanto gli accertamenti notificati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 16 del 2012 (ancora in corso di conversione). Inoltre, la possibilità di utilizzare dei metodi di accertamento di tipo induttivo “puro” può operare soltanto a condizione che il maggior reddito d’impresa o di arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10 % del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

Il contribuente oggetto dell’attività di accertamento deve essere effettivamente soggetto agli studi di settore (non deve trattarsi di operatori economici esclusi dagli studi di settore, ma eventualmente obbligati alla sola presentazione del modello).

Il ricorso a metodi di accertamento induttivo “puro” troverà applicazione esclusivamente a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2010. Per gli anni precedenti, qualora il contribuente, spontaneamente o a seguito di invito dell’Agenzia, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria procederanno eventualmente a ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo, evitando, però, il ricorso a metodi di accertamento di tipo induttivo “puro”.

Riguardo all’attività di accertamento nei confronti dei contribuenti risultati congrui e coerenti rispetto agli studi di settore, l’Agenzia ha confermato gli indirizzi operativi già forniti in passato. In particolare, nelle motivazioni degli eventuali avvisi di accertamento emessi nei confronti di questi contribuenti, dovrà essere data specifica evidenza della circostanza che le presunzioni, eventualmente utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per la ricostruzione dei ricavi e dei compensi effettivamente conseguiti, presentano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di entità e qualità tali da rendere la ricostruzione medesima maggiormente attendibile rispetto a quella derivante dall’applicazione degli studi di settore.

Ancora, nella Circolare sono state illustrate le novità introdotte in materia dal Decreto Legge n. 138 del 2011. In particolare, il Decreto in questione ha previsto che eventuali integrazioni agli studi di settore, per aggiornare o istituire gli Indicatori di Normalità Economica, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

Riguardo all’attività di accertamento nei confronti dei soggetti risultati congrui alle risultanze degli studi di settore, alcune modifiche sono state introdotte dal Decreto Legge n. 138 del 2011. Prima di tali modifiche, per le annualità antecedenti al 2011, l’accertamento analitico-presuntivo nei confronti dei soggetti risultati congrui poteva essere effettuato soltanto al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, era superiore al 40 % dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati; l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione in questione, era superiore, in valore assoluto, a 50.000 Euro. Ora, tale limitazione all’attività di accertamento (riguardante sempre e soltanto il 2010 e le annualità precedenti) sussiste soltanto se il contribuente sia risultato congruo agli studi di settore anche per l’annualità precedente a quella oggetto di controllo (quindi, per almeno due anni consecutivi).

Ulteriori novità sono state introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 2011, in particolare riguardo ai limiti dell’attività di accertamento nei confronti dei soggetti congrui e coerenti agli studi di settore. A partire dal periodo d’imposta 2011, le limitazioni dei poteri di accertamento riguarderanno i soggetti che abbiano regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; che, sulla base di tali dati, risultino coerenti con gli indicatori specificamente previsti dai Decreti di approvazione degli studi di settore applicabili; che siano potenzialmente accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore (sono, quindi, esclusi i contribuenti che presentano delle cause di inapplicabilità o di esclusione degli studi di settore).

Le limitazioni dei poteri di accertamento consisteranno per tali soggetti nella preclusione degli accertamenti di tipo “analitico-presuntivo”, nell’ammissibilità della determinazione sintetica del reddito complessivo soltanto se il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato, nella riduzione di un anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell’Iva (almeno che il contribuente abbia commesso una violazione per la quale sia previsto l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000).         

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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