L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 30 del 19 settembre 2013, ha riportato alcune risposte fornite in merito a questioni relative all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.
Riguardo, ad esempio, al quadro T – Congiuntura economica, introdotto nel modello degli studi di settore per consentire l’applicazione dei correttivi individuati in relazione alla situazione di crisi economica, nella Circolare è stato precisato che i contribuenti esercenti attività d’impresa che, nel 2011, hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi, possono non compilare il quadro in questione (e ciò sopratutto perché in virtù di tale regime hanno beneficiato di ridotti obblighi contabili che gli impediscono di avere i dati richiesti in relazione ai periodi di applicazione del regime agevolato). I soggetti interessati possono, però, fornire indicazioni in merito ai comportamenti adottati nella sezione relativa alle annotazioni di GERICO 2013.
Ulteriori indicazioni sono state fornite riguardo allo studio di settore VG68U ed al relativo credito d’imposta per il gasolio per autotrazione.
Riguardo ad un’ipotesi di cessazione dell’attività prevalente svolta dal contribuente e di continuazione della sola attività secondaria, nel corso del medesimo periodo d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di un’ipotesi di modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata.
Tale ipotesi si configura quale causa di esclusione dell’applicazione degli studi di settore (purché le due attività non siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore), riconducibile a quella prevista per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Nel 2006, però, è stato previsto che il modello per l’applicazione degli studi di settore deve essere compilato anche dai soggetti esclusi dall’applicazione in conseguenza ad un non normale periodo di svolgimento dell’attività. Quindi, il modello relativo all’attività prevalente (attività per la quale si sono conseguiti i maggiori ricavi) dovrà comunque essere presentato.
Nell’apposita sezione dedicata alle note aggiuntive di GERICO, si potranno specificare le circostanze suddette.
Ancora, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, il dato relativo agli apprendisti deve essere inserito nel rigo A05 del modello UG93U, mentre deve essere indicato nel rigo A02, dedicato ai dipendenti a tempo parziale, per gli studi di settore che prevedono tale rigo.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.