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21 Settembre 2012

Studi di settore: l’Agenzia delle Entrate risponde alle domande dei contribuenti.

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L’Agenzia delle Entrate, con delle faq pubblicate sul proprio sito Internet e con un Comunicato Stampa del 17 settembre 2012, hafornito diverse risposte ai dubbi dei contribuenti in tema di studi di settore.

Tra i chiarimenti forniti in materia, è stato affermato che il contribuente che abbia commesso degli errori nella compilazione del modello per la comunicazione dei dati relativi agli studi di settore, inserito nell’Unico 2011, dovrà necessariamente presentare una specifica dichiarazione integrativa. L’Agenzia delle Entrate, infatti, non può correggere autonomamente la dichiarazione presentata.

Inoltre, i contribuenti che chiudono l’attività nello stesso anno nel quale l’hanno aperta non devono presentare il modello relativo agli studi di settore. Dovranno presentare, se previsto, il modello Ine (Indicatori di normalità economica).

Ancora, è stato precisato che l’imprenditore agricolo che, nel 2010, hasvolto un’attività rientrante nell’ambito degli studi di settore, con la quale ha prodotto reddito agrario, ed un’attività di commercio al dettaglio, con la quale ha prodotto reddito d’impresa, doveva presentare il modello degli studi di settore soltanto in relazione all’attività commerciale. Anche il dipendente che svolge attività di lavoro autonomo dovrà presentare il modello con i dati relativi agli studi di settore soltanto con riguardo al reddito proveniente dall’esercizio della professione. Infatti, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento soltanto riguardo ai redditi derivanti da attività d’impresa o dall’esercizio di arti o professioni.

Inoltre, non sono tenute a presentare il modello relativo agli studi di settore le cooperative che hanno svolto la propria attività esclusivamente nei confronti dei propri soci. Se previsto, devono presentare soltanto i parametri, barrando l’apposita casella nel primo rigo del quadro RF del modello Unico.

Non sono soggette all’obbligo di presentazione del modello in questione neanche le cooperative a mutualità prevalente, costituite da utenti non imprenditori, che operano esclusivamente in favore di quest’ultimi.

Non deve essere presentato il modello relativo agli studi di settore neanche dagli enti non commerciali che hanno esercitato un’attività fuori dagli studi di settore.

Altri dubbi sono stati risolti riguardo agli obblighi che sussistono in capo ai centri benessere ed ai commercianti di carburante.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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