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Novità Irpef - Ires
15 Ottobre 2011

Spese iscritte in bilancio: se fittizie non sono comunque deducibili.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 20451 del 6 ottobre 2011, respingendo le deduzioni della società contribuente, ha negato l’interpretazione da essa prospettata dell’articolo 75 del D.P.R. n. 917 del 1986 secondo il quale (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti) le spese e gli altri elementi negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all’esercizio di competenza. Secondo la contribuente, in base a tale disposizione, si dovrebbe sostenere che l’imputazione al conto economico è l’unico requisito, necessario e sufficiente, per la deducibilità degli elementi negativi del reddito d’impresa.

In realtà, la Suprema Corte ha affermato che la norma in questione non esclude il potere dell’Amministrazione finanziaria di negare la deducibilità di spese accertate come inesistenti, anche se imputate in bilancio al conto delle perdite.

Inoltre, nel caso di specie, la società contribuente e la sentenza impugnata sostenevano erroneamente che occorreva dare rilevanza alla circostanza che l’iscrizione in bilancio di spese non esistenti era stata compensata dall’esistenza di una perdita effettiva, sia pur generata da un fatto diverso e non risultante dal bilancio. Una compensazione di questo tipo, afferma la Corte, non è ipotizzabile, per motivi sostanziali. La deducibilità di interessi passivi mai corrisposti e mai maturati deve essere esclusa e non può essere affermata sulla base della deduzione di altre perdite effettivamente subite in conseguenza di altre e diverse operazioni non contabilizzate in bilancio, né nella dichiarazione.

Nel caso di specie, inoltre, le spese iscritte in bilancio erano superiori al valore di mercato dei titoli acquistati ed il sovraprezzo non aveva funzione di corrispettivo, ma di finanziamento presumibilmente gratuito. Quando, come in questo caso, vi è una maggiorazione del prezzo non giustificata sul piano della corrispettività, il prezzo viene ad essere fittizio e, quindi, non è inerente.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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