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Novità Irpef - Ires
19 Febbraio 2011

Spese di rappresentanza deducibili solo se sono provate le relative finalita’.

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Con la Sentenza n. 2276 del 31 gennaio 2001, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e rigettando il ricorso introduttivo del giudizio con il quale la società contribuente (società farmaceutica) aveva contestato un avviso di accertamento relativo all’indeducibilità di spese di pubblicità e di rappresentanza.

Nella Sentenza si è negato che le spese sostenute dalla contribuente per l’organizzazione di congressi, convegni e conferenze, in particolare nella parte relativa ai pasti ed al vitto, fossero deducibili. La società contribuente, infatti, avrebbe dovuto dimostrare (e non era stato fatto), al fine di dedurre tali spese come spese di rappresentanza, che gli eventi erano stati autorizzati dal Ministero della Sanità e che avevano rilevante interesse scientifico per lo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biodinamica, fisiologia e patologia, e perciò non avevano scopo pubblicitario.  

La Suprema Corte ha affermato, inoltre, in riferimento alle spese di ospitalità sostenute da aziende produttrici di farmaci nell’organizzazione di convegni o congressi, che esse sono qualificabili come spese di rappresentanza, e sono quindi deducibili nella misura di un terzo del relativo ammontare, e non come spese di pubblicità o propaganda, integralmente deducibili, in quanto hanno come effetto quello di accrescere il prestigio della società organizzatrice, ma non costituiscono spese necessarie per l’attività propagandistica o di incentivazione del prodotto.

Nell’ambito delle spese di rappresentanza, inoltre, la Corte ha affermato che le spese per il vitto non possono essere ricomprese nell’ambito delle spese integralmente detraibili se di valore inferiore alle vecchie 50.000 lire. In quest’ultimo caso, infatti, si tratta di beni ed oggetti materiali distribuiti gratuitamente, mentre nel caso del vitto si tratta più propriamente di offerta di servizi.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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