L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25 del 3 marzo 2011, ha risposto ad un interpello relativo al corretto trattamento fiscale da applicare, soprattutto in termini di deducibilità, ai contributi integrativi versati volontariamente dagli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei biologi (ENPAB).
L’Agenzia ha riconosciuto la deducibilità dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e), del Tuir, nell’ipotesi nella quale i contributi volontari siano effettivamente rimasti a carico del contribuente e nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano la contribuzione volontaria.
A tal proposito, viene precisato che la normativa (Decreto Legislativo n. 184 del 1997) prevede che la contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale