Nella Risoluzione n. 68 del 16 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad una società esercente attività alberghiera e di ristorazione che aveva presentato istanza di disapplicazione della normativa in materia di società in perdita sistematica. La società istante, nel 2010, aveva ceduto un appartamento ad uso abitazione che, pur essendo separato dal luogo di svolgimento dell’attività, era incluso effettivamente nello svolgimento dell’attività medesima.
La cessione aveva comportato una plusvalenza patrimoniale con un conseguente utile di esercizio, ma la società aveva scelto di applicare la facoltà indicata all’articolo 86 del Testo Unico delle imposte sui redditi, ossia quella di rateizzare in cinque anni la plusvalenza, in alternativa alla tassazione ordinaria nel periodo d’imposta nel quale era stata realizzata. Tale operazione aveva determinato una perdita fiscale. Se non si fosse optato per la misura agevolativa, invece, vi sarebbe stato un utile fiscale tale da non far rientrare la società nell’ambito di applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.
La società istante aveva, in particolare, evidenziato come un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2012 prevedeva la disapplicazione della disciplina suddetta alle società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale del periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che effettivamente la norma del Testo Unico che consente di scegliere la tempistica della tassazione delle plusvalenze può essere qualificata come disposizione agevolativa, a condizione che vengano rispettati i requisiti per accedere a tale beneficio fiscale. In particolare, i beni strumentali che sono stati ceduti e che hanno determinato la formazione della plusvalenza devono essere stati in possesso del contribuente da almeno tre anni.
D’altra parte, l’Agenzia delle Entrate ha anche rilevato come l’esclusione dell’applicazione della disciplina antielusiva riguarda sempre ipotesi nelle quali l’agevolazione si manifesta con la riduzione definitiva della tassazione nel periodo d’imposta nel quale è effettuata l’operazione e senza la ripresa a tassazione nei periodi successivi. Invece, nell’ipotesi prevista dall’articolo 86 del TUIR, alla riduzione della base imponibile nell’anno nel quale viene effettuata la cessione del bene e si forma la plusvalenza, seguono le variazioni in aumento nei periodi successivi per i quali si è optato per la rateizzazione della plusvalenza. Gli effetti fiscali dell’agevolazione si producono per più periodi d’imposta.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, la società istante può determinare il risultato dei diversi periodi, ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica:
– nel periodo d’imposta nel quale è realizzata la plusvalenza, con un incremento del risultato fiscale pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi;
– nei periodi d’imposta successivi, nei quali è stata rinviata la tassazione, con la riduzione del risultato fiscale di un importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata.
Se, a seguito di tale calcolo, vengono meno le condizioni previste dalla normativa affinché la società venga considerata in perdita sistematica, la disapplicazione della disciplina antielusiva potrà operare automaticamente, senza la necessità della presentazione di un’istanza di disapplicazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.