L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011, si è occupata della questione dell’individuazione dei corretti obblighi dichiarativi in caso di non coincidenza tra il periodo d’imposta e l’esercizio sociale di una società di persone.
L’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che il periodo d’imposta, per gli imprenditori individuali e per le società di persone, coincide in ogni caso con l’anno solare.
Riguardo alle imprese individuali ed alle società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare, il risultato dell’esercizio verrà attratto nel periodo d’imposta (che, come detto, coincide sempre con l’anno solare) nel quale tale esercizio si chiude.
La società di persone che si trovi in tale situazione, quindi, dovrà presentare, entro il termine ordinario del 30 settembre di ogni anno, il modello Unico SP, contenente sia il quadro RF per la determinazione del reddito d’impresa riferito al periodo d’imposta, sia il modello Iva.
In particolare, il reddito d’impresa da indicare nella dichiarazione dei redditi sarà quello determinato sulla base del conti dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta di riferimento. Se, quindi, come nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la società ha un esercizio che si chiude il 30 giugno di ogni anno, nel modello Unico SP/2011, relativo al periodo d’imposta 2010, dovranno essere dichiarati i redditi determinati sulla base dell’esercizio riferito al periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010.
Lo stesso discorso dovrà essere fatto per i soci di tali società: il reddito da partecipazione confluirà nella dichiarazione del periodo d’imposta nel quale si chiude l’esercizio sociale.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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