L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 50 del 10 novembre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese sostenute per gli immobili diversi da quelli ad uso abitativo distrutti o danneggiati a seguito del terremoto in Abruzzo del 2009.
Tali spese sono deducibili nel limite del 5 % del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è, inoltre, deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
In alternativa, sussistendo le relative ragioni contabili, si può procedere alla capitalizzazione di questi costi sul valore dei beni ai quali si riferiscono, con conseguente partecipazione degli stessi alla determinazione del reddito d’impresa nella forma di quote di ammortamento.
Il trattamento fiscale da applicare dipende dalle scelte contabili effettuate dal contribuente (se l’onere è stato contabilizzato a incremento o meno del costo del bene al quale si riferisce).
Riguardo ai contributi concessi alle imprese che hanno subito dei danni, l’Agenzia ha precisato che, nei casi in cui le spese di riparazione e ripristino degli immobili danneggiati siano rilevate come oneri accessori ai beni strumentali ai quali si riferiscono e siano iscritte in bilancio unitamente al costo dei beni, il relativo contributo deve essere considerato in conto impianti e concorre alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica.
L’Agenzia delle Entrate è poi scesa più nel dettaglio.
Se l’onere è capitalizzato, si possono verificare due diverse ipotesi:
– il contributo è contabilizzato a diretta riduzione del costo degli immobili. Allora, il concorso alla formazione del reddito avviene automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento nei periodi d’imposta di durata complessiva del processo di ammortamento (tecnica della riduzione del costo ammortizzabile – metodo patrimoniale);
– il contributo non è rilevato in diminuzione del valore dei beni strumentali. In questo caso, il contributo concorre alla formazione del reddito sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio (tecnica dei risconti – metodo reddituale).
Inoltre, è stato specificato che, nel caso in cui il processo di ammortamento sia iniziato in un esercizio precedente a quello nel quale il contributo è concesso, le quote di contributo che si riferiscono agli ammortamenti effettuati negli esercizi precedenti costituiscono un provento dell’esercizio.
Nel caso in cui, invece, le spese in questione vengano contabilizzate tra le spese relative a più esercizi o tra gli oneri di esercizio, il contributo che si riferisce ad esse deve essere ricondotto alla categoria dei contributi di cui all’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR e concorre alla formazione del reddito nell’esercizio in cui è incassato o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale