Con Risoluzione 2 ottobre 2009, n. 256, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la scissione totale, senza riorganizzazione aziendale, rappresenta un’operazione di elusione qualora sia in realtà sostitutiva di un’operazione più onerosa e coerente con le vere finalità dell’imprenditore.
L’Amministrazione finanziaria ha ribadito il principio secondo cui l’operazione straordinaria ha valenza unicamente in presenza di valide ragioni economiche richiamando l’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 per cui “sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, altrimenti indebiti“.
Fonte: www.seac.it
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