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28 Aprile 2012

Scambio di partecipazioni tramite conferimento: le regole riguardo alle plusvalenze ed alle minusvalenze emergenti dal reddito del soggetto conferente.

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Nella Risoluzione n. 38 del 20 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello relativa al tema dello scambio di partecipazioni sociali tramite conferimento ed al trattamento fiscale da applicare ai soggetti che effettuano il conferimento.

Nella Risoluzione viene presa in esame un’operazione che la società istante (società per azioni che svolge l’attività di produzione di panettoni e colombe e le cui numerose quote sono di proprietà di persone fisiche tutte riconducibili al medesimo gruppo familiare) vorrebbe porre in essere per evitare un’eccessiva frammentazione della compagine sociale (con conseguenze negative per la gestione della società), a seguito del “ricambio generazionale” che a breve potrà verificarsi.

In particolare, la soluzione prospettata dalla società istante prevedrebbe la costituzione di una società holding nella quale verrebbero conferite tutte le azioni detenute dai soci nella società istante, che continuerebbe ad essere la società operativa. Quest’ultima verrebbe, quindi, ad essere interamente controllata dalla “holding di famiglia”, a sua volta diretta dagli amministratori, nominati dalla holding medesima, e ciò consentirebbe di evitare che eventuali conflitti tra i soci si possano estendere all’attività della società operativa.

L’operazione straordinaria attraverso la quale si giungerebbe a tale risultato consisterebbe nella costituzione di una nuova società, a responsabilità limitata, nella quale tutti gli attuali soci della società istante conferirebbero, all’atto della costituzione, le rispettive azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della società medesima (società “scambiata”), ed in cambio riceverebbero, nelle medesime proporzioni, le quote della nuova società.

Inoltre, il conferimento delle partecipazioni, nel progetto della società istante, non avverrebbe sulla base del valore normale delle azioni conferite, ma sulla base di un valore convenzionalmente stabilito tra le parti, ed il patrimonio netto della società conferitaria, coincidente con il suo capitale sociale, sarebbe dello stesso importo stabilito come valore del conferimento.

La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta determinazione del reddito dei soggetti che andrebbero ad effettuare i conferimenti.

L’Agenzia ha, in primo luogo, richiamato l’articolo 177, comma 2, del TUIR, secondo il quale le azioni o le quote ricevute a seguito di conferimenti in società, attraverso i quali la società conferitaria acquisisca il controllo della società “scambiata”, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Si tratta del meccanismo del “realizzo controllato”.

Ciò comporta che le conseguenze sul reddito del soggetto conferente, derivanti dall’operazione di conferimento, sono strettamente collegate al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria. Se l’aumento del patrimonio netto da parte della società conferitaria è di importo superiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo a ciascun soggetto conferente, della partecipazione conferita, ci sarà per il soggetto conferente una plusvalenza pari, appunto, alla differenza tra l’aumento del patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, a seguito del singolo conferimento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Qualora, invece, non vi sia una differenza, non emergerà una plusvalenza imponibile e si avrà una condizione di “neutralità indotta”.

La norma in questione, quindi, attribuendo rilievo al maggior valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della società conferitaria (coincidente, dal punto di vista contabile, con l’incremento del patrimonio netto effettuato dalla società medesima), prevede una deroga alla regola generale prevista dall’articolo 9 del TUIR, secondo la quale il corrispettivo, nelle operazioni di conferimento, coincide con il “valore normale” di ciò che si apporta nella società.

Riguardo alla determinazione della minusvalenza, non essendoci nessun riferimento nella norma, deve ritenersi che debba applicarsi, invece, la regola generale. Sono, quindi, da considerarsi realizzate e fiscalmente riconosciute soltanto le minusvalenze determinate in base all’articolo 9 del TUIR (meccanismo del realizzo al valore normale).

Con riferimento al caso specifico sottoposto all’Agenzia delle Entrate, è stato, quindi, affermato che la minusvalenza (differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento del patrimonio netto della società conferitaria riconducibile al conferimento effettuato dal socio) può essere considerata come realizzata e fiscalmente deducibile, in capo a ciascun conferente, soltanto se determinata in base al “valore normale”, ossia soltanto qualora il minor valore iscritto dalla società conferitaria per effetto del conferimento sia provato da un effettivo minor valore della rispettiva frazione del patrimonio netto della società “scambiata”.

Infine, la società istante, per far in modo che tutta l’operazione venga effettuata a costo zero, o comunque senza che emergano delle plusvalenze imponibili, e senza che emergano anche delle minusvalenze fiscali, dovrà far sì che la società conferitaria aumenti il patrimonio netto, a seguito di ciascun conferimento, di un ammontare pari al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita da ciascun socio. Così si avrà l’effetto della “neutralità fiscale” e verranno, allo stesso tempo, preservate le percentuali di partecipazione detenute da ciascun socio, nella società “scambiata”, prima che venisse effettuato il conferimento.  

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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