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Novità Irpef - Ires
13 Ottobre 2012

Rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate: l’Agenzia delle Entrate indica il corretto comportamento da adottare a seguito della proroga a dieci anni del termine per l’uso edificatorio.

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Nella Risoluzione n. 94 dell’11 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in merito al corretto comportamento da adottare a seguito della modifica legislativa, introdotta in sede di conversione del Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011, per effetto della quale il termine di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili è stato prorogato a dieci anni.

La normativa originaria prevedeva la possibilità di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate. Per beneficiare degli effetti della rivalutazione occorreva che l’utilizzazione edificatoria delle aree avvenisse entro cinque anni dall’effettuazione della rivalutazione. Se questo termine di cinque anni non veniva rispettato, il contribuente decadeva dai benefici della rivalutazione e conseguentemente diveniva irrilevante il maggior valore iscritto e veniva riconosciuto un credito per l’imposta sostitutiva pagata.

La nuova disposizione legislativa ha consentito ai soggetti che non hanno provveduto ad edificare entro il termine originario dei cinque anni di continuare a beneficiare della rivalutazione delle aree fabbricabili.

Riguardo ai soggetti che, come l’istante, non hanno utilizzato entro cinque anni le aree fabbricabili rivalutate e, in virtù di quanto disposto dalla normativa preesistente, hanno riportato il valore fiscale delle aree medesime al valore prima della rivalutazione ed hanno utilizzato, in tutto o in parte, il credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che vi sono due diverse possibilità.

La prima è quella che si presenta loro se non intendono beneficiare del nuovo termine decennale. In questo caso non devono ripristinare i maggiori valori fiscali ed hanno diritto al credito per l’imposta sostitutiva pagata.

Se, invece, sono interessati a beneficiare del nuovo termine decennale, devono procedere al versamento del credito d’imposta, utilizzato in compensazione, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2012, senza che siano dovute le sanzioni, ma con la corresponsione degli interessi. Così verranno riconosciuti fiscalmente i valori iscritti in bilancio e si ricostituirà il saldo attivo di rivalutazione.

Per il riversamento del credito d’imposta utilizzato dovrà essere indicato nel modello F24 il medesimo codice tributo che era stato istituito per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili, ossia il codice “1812”. L’anno di riferimento sarà il 2011.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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