L’Agenzia delle Entrate, con una propria nota pubblicata sul sito internet, ha fornito alcune informazioni sulle revisioni parziali per microzone del classamento degli immobili urbani di proprietà privata, che possono essere richieste dai Comuni all’Agenzia medesima.
La revisione del classamento riguarda, in particolare, le microzone comunali caratterizzate da uno scostamento anomalo tra il valore medio di mercato ed il valore medio catastale degli immobili. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 335, della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, l’intervento di revisione è possibile nelle microzone per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.
Come spiegato nella nota informativa dell’Agenzia, la revisione del classamento, ossia della categoria e della classe, comporta la variazione delle rendite catastali delle unità immobiliari.
La revisione può essere richiesta dal Comune. L’Agenzia delle Entrate, accertata la sussistenza dei presupposti, avvia con un Provvedimento del Direttore l’attività di riclassamento e di revisione delle rendite catastali. Quindi, a seguito delle verifiche tecniche effettuate dagli Uffici dell’Agenzia, gli intestatari degli immobili urbani interessati ricevono un avviso di accertamento, con la rideterminazione del classamento e l’attribuzione della nuova rendita catastale.
Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite anche delle indicazioni su cosa è possibile fare nel caso si riceva l’avviso di accertamento suddetto.
Se l’accertamento viene ritenuto corretto, non sarà necessario effettuare alcun adempimento presso il Catasto, in quanto i dati verranno automaticamente aggiornati dall’Agenzia.
Se, invece, il destinatario dell’avviso di accertamento ritiene che la revisione non sia corretta, potrà richiederne il riesame in autotutela oppure potrà presentare ricorso.
Nel primo caso, il destinatario dell’avviso dovrà inviare all’Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto una domanda in carta semplice, unitamente alla documentazione sulla quale si fonda la richiesta di annullamento dell’atto emanato. Qualora si richieda il riesame in autotutela, non verranno comunque sospesi i termini per la presentazione del ricorso all’autorità giurisdizionale.
Qualora si intenda proporre ricorso, questo dovrà essere notificato, entro 60 giorni, all’Ufficio Provinciale – Territorio che ha emesso l’avviso di accertamento. Nei successivi 30 giorni dovrà, poi, effettuarsi la costituzione in giudizio, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente. E’ necessaria l’assistenza di un difensore.
La revisione del classamento per microzone ha riguardato, in particolare, alcuni quartieri della città di Roma.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.