NULL
Novità Irpef - Ires
25 Giugno 2011

Regime speciale di deducibilita’ degli interessi passivi: e’ applicabile anche alle holding assicurative.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 68 del 23 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già presenti nella Circolare n. 37 del 22 luglio 2009, in merito alla deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa da parte delle holding che detengono partecipazioni al capitale di società che svolgono attività assicurativa.

L’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che la disciplina in materia prevede l’applicazione di un regime speciale della deducibilità degli interessi passivi (è deducibile il 96 % dell’ammontare degli interessi passivi, senza limitazioni) ai soggetti non industriali, come le Banche, altri soggetti finanziari, le imprese di assicurazioni e le società capogruppo di gruppi bancari o assicurativi.

L’Agenzia ha, altresì, ricordato che il regime speciale prevede anche, per chi partecipa al consolidato fiscale nazionale, la possibilità di dedurre integralmente l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in favore di altri soggetti partecipanti al consolidato, fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti in favore di soggetti estranei al consolidato.  

Tale regime speciale riguarda anche le società holding, eccetto quelle che presentano una connotazione industriale. “Holding industriali” sono quelle nelle quali assume carattere esclusivo o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società industriali o in società che svolgono attività diversa da quella creditizia o finanziaria.

L’Agenzia ha precisato che la partecipazione di una holding al capitale di società che svolgono attività assicurativa è assimilabile alla partecipazione in società che svolgono attività creditizia o finanziaria. Di conseguenza, è applicabile il regime speciale di deducibilità degli interessi passivi alle holding nelle quali è esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società che svolgono attività assicurativa.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto