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Novità Irpef - Ires
8 Ottobre 2011

Regime della trasparenza: i crediti da ritenuta della societa’ non possono essere compensati con i debiti sociali.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 99 del 3 ottobre 2011, in risposta ad un interpello, ha affermato che una società che eserciti l’opzione per il regime della trasparenza non possa utilizzare il credito, maturato per effetto delle ritenute subite, in compensazione dei propri debiti tributari e contributivi.

L’Agenzia ha ricordato che il regime della tassazione per trasparenza prevede che il reddito prodotto dalla società partecipata non sia tassato direttamente in capo alla stessa società, ma sia attribuito in misura percentuale a ciascun partecipante e tassato in capo allo stesso, a prescindere dall’effettiva percezione.

Si tratta di un regime opzionale del quale si può beneficiare soltanto se la società ed i soci osservano una serie di adempimenti formali.

Nella Risoluzione è stato precisato che la questione in esame non deve essere risolta guardando alle società di persone, per le quali in una Circolare del 2009 era stata espressamente riconosciuta la possibilità di utilizzare in compensazione il credito relativo alle ritenute per i pagamenti di altre imposte e contributi, mediante il modello F24.

In quest’ultimo caso, infatti, ha precisato l’Agenzia, l’imputazione del reddito direttamente ai soci costituisce il regime naturale di tassazione. Nel caso, invece, di tassazione delle società che hanno optato per il regime della trasparenza, nonostante questo regime sia strutturato in maniera analoga a quello previsto per le società di persone, l’imputazione del reddito direttamente ai soci non è naturale, ma frutto di una scelta opzionale.

Se le ritenute fossero riattribuite in capo alla società, il soggetto che ha optato per il regime della trasparenza sarebbe, sia pur limitatamente alle ritenute, assoggettato all’ordinaria modalità di tassazione Ires, e ciò in contrasto con la scelta effettuata.

L’Agenzia ha, infine, riconosciuto che il credito d’imposta formatosi per effetto della ritenuta possa essere sempre recuperato dai singoli soci attraverso la richiesta di rimborso.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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