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Novità Irpef - Ires
11 Marzo 2011

Regime dei contribuenti minimi: non sempre la partecipazione ad una societa’ semplice ne esclude l’applicazione.

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Con la Risoluzione n. 27 del 7 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le era stato posto riguardo alla possibilità di applicare il regime dei contribuenti minimi al caso in cui un soggetto che svolge attività di lavoro autonomo è anche socio con la moglie in una società semplice che svolge attività agricola e attività connesse nei limiti di cui all’art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, quindi, conseguendo dei redditi fondiari e non di impresa.

Il dubbio relativo alla possibilità di applicare tale regime contabile derivava dalla circostanza che la Legge che ha introdotto il regime in questione (Legge finanziaria per il 2008) esclude che possa essere applicato a coloro che esercitano attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale e nello stesso tempo partecipano a società di persone o ad associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.

Con una precedente Circolare dell’Agenzia delle Entrate era stato già precisato che i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 e che, quindi, conseguono dei redditi fondiari e non di impresa (come avviene nel caso specifico), anche se assoggettati ad un regime Iva speciale, e, quindi, anche se rientrerebbero in un’ipotesi di esclusione, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa, arte e professione eventualmente svolte. Se si trattasse, invece, di agricoltori che conseguono dalla propria attività agricola dei redditi d’impresa e si consentisse l’applicazione del regime dei contribuenti minimi per le altre attività d’impresa, verrebbero tassati in modo diverso redditi d’impresa dei quali lo stesso contribuente è titolare.

L’esclusione dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi nel caso nel quale un imprenditore o colui che esercita un’arte o professione partecipa anche ad una società di persone è dovuta ad una considerazione analoga: si vuole evitare che redditi analoghi siano tassati in modo diverso.

Ma ciò avviene solo quando la partecipazione alla società permetta di conseguire un reddito d’impresa o un reddito di lavoro autonomo. Il problema non si pone quando il reddito imputato ai soci non rientra nelle categorie del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, come nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia. In questo caso all’attività professionale svolta in forma individuale dal medesimo soggetto che partecipa alla società si può applicare il regime dei contribuenti minimi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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