Nella Circolare n. 11 del 30 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alla disciplina dell’imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività prevista dalla Legge di Stabilità 2013 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 22 gennaio 2013.
In particolare, con la Legge di Stabilità 2013 sono state prorogate per l’anno 2013 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro. Il successivo Decreto del 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013, ha definito le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto suddetto ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 10 % sulla retribuzione di produttività, nei limiti di 2.500 Euro lordi, per i soggetti che nel 2012 hanno conseguito redditi da lavoro dipendente non superiori a 40.000 Euro.
Con riferimento al limite dei 40.000 Euro di redditi percepiti nel 2012, è stato chiarito che deve farsi riferimento all’ammontare complessivo dei redditi da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, compresi quelli indicati nel secondo comma dell’articolo, come le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, conseguiti anche con riguardo a diversi rapporti di lavoro ed assoggettati a tassazione ordinaria, ai quali vanno sommati gli importi assoggettati, sempre nel 2012, all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del Decreto Legge n. 93 del 2008.
Deve, inoltre, essere considerato il reddito da lavoro dipendente derivante da attività esercitata all’estero.
Le somme percepite nel 2012 sono quelle percepite entro il 12 gennaio 2013, secondo il principio di cassa allargata. L’imposta sostitutiva, inoltre, spetta anche ai lavoratori che nel 2012 non hanno conseguito redditi da lavoro dipendente o che nel 2012 non hanno conseguito alcun reddito.
Non rilevano i redditi percepiti nel 2013.
Come sopra ricordato, l’importo massimo della retribuzione di produttività riconosciuta individualmente che può beneficiare dell’imposta sostitutiva, è stato fissato a 2.500 Euro lordi, nel 2013. Si considerano percepite nel corso del 2013 le somme corrisposte fino al 12 gennaio 2014.
L’importo massimo deve essere inteso al lordo della ritenuta fiscale del 10 % applicata dal sostituto d’imposta.
L’imposta sostitutiva riguarda esclusivamente le somme erogate, e non anche i compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività.
L’imposta sostitutiva non è applicabile nel caso in cui la tassazione del reddito da lavoro dipendente sia effettuata sulla base delle retribuzioni convenzionali.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. La tassazione è applicata in via automatica dal sostituto d’imposta, qualora sia stato egli stesso a rilasciare il CUD, per un rapporto di lavoro intercorso nel corso dell’intero anno 2012.
Se, invece, il sostituto d’imposta che dovrebbe applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato il CUD per il 2012 o lo ha rilasciato per un periodo inferiore all’anno, il lavoratore deve comunicare in forma scritta l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2012. Tale comunicazione deve essere effettuata anche qualora il lavoratore non abbia percepito nel 2012 alcun reddito da lavoro dipendente.
Il lavoratore dipendente deve comunque comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto a beneficiare dell’imposta sostitutiva qualora, nel corso del 2012, abbia intrattenuto altro rapporto di lavoro dipendente che gli abbia permesso di superare il limite dei 40.000 Euro di reddito o qualora, nel corso del 2013, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente che gli abbiano permesso di percepire somme già assoggettate ad imposta sostitutiva fino al limite dei 2.500 Euro lordi.
Nel CUD, il sostituto d’imposta deve indicare separatamente la parte di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva e l’importo dell’imposta sostitutiva trattenuto sulle somme destinate ai lavoratori. Deve essere anche indicata nel CUD la parte del reddito che era assoggettabile a tassazione sostitutiva, ma per la quale non è stata applicata l’agevolazione per rinuncia espressa del contribuente o per altra causa.
Se l’imposta sostitutiva non è trattenuta dal sostituto d’imposta, il contribuente può applicarla in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora ne ricorrano i presupposti, e può essere oggetto di compensazione.
Il lavoratore può rinunciare alla tassazione agevolata ed optare espressamente per la tassazione ordinaria, qualora la ritenga più conveniente (in caso, ad esempio, di oneri che non potrebbero essere oggetto di deduzione o detrazione qualora venisse applicata l’imposta sostitutiva).
Però, in assenza di rinuncia espressa da parte del lavoratore dipendente, il sostituto d’imposta, qualora ricorrano i presupposti, può procedere direttamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva. E’ comunque prevista la possibilità che il sostituto d’imposta, rilevando che la tassazione sostitutiva sia meno favorevole per il dipendente, anche se questi non via abbia rinunciato, applichi direttamente la tassazione ordinaria, dandone comunicazione al lavoratore.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.