E’ stata pubblicata, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, la bozza del modello Unico 2012 per le persone fisiche (primo e secondo fascicolo).
In esso, trovano spazio diverse novità, che riflettono gli interventi normativi più recenti:
– nel frontespizio, la nuova casella “Dichiarazione integrativa”, per i contribuenti che intendono trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza di imposta in compensazione, e che presentano, appunto, una dichiarazione integrativa.
– nelle sezioni I e II del quadro RB, sono stati inseriti nuovi campi dedicati a coloro che hanno optato per il regime della cedolare secca sugli affitti.
– nel quadro RB, nella colonna 2 della sezione I, è possibile inserire il nuovo codice di utilizzo 16, nel caso di immobili di interesse storico e/o artistico affittati, il cui reddito sarà commisurato alla rendita calcolata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato l’immobile.
– il nuovo quadro CS, riservato a coloro che sono tenuti a versare il contributo di solidarietà del 3 % sulla parte del reddito complessivo che eccede i 300.000 Euro lordi.
– nel quadro RP (sezione III – B) del primo fascicolo e nel quadro AC (sezione II) del secondo fascicolo, i contribuenti che hanno effettuato interventi di ristrutturazione edilizia, e che intendono usufruire della detrazione Irpef del 36 % sulle spese sostenute, dovranno indicare i dati catastali identificativi dell’immobile (non esiste più l’obbligo di comunicazione dell’inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara).
– la nuova sezione XV del quadro RM, nella quale coloro che, alla data del 31 dicembre 2010, detenevano una quota di partecipazione ad un fondo comune di investimento immobiliare superiore al 5 % dovranno indicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 5 % del valore medio delle quote possedute risultante dai prospetti del 2010.
– la nuova sezione XVI, riservata all’imposta dello 0,76 % sugli immobili situati all’estero appartenenti a persone fisiche residenti in Italia ed all’imposta dell’uno per mille del valore di mercato delle attività finanziarie detenute all’estero dagli stessi soggetti.
Sono stati confermati, inoltre, molte agevolazioni fiscali già previste per l’anno precedente. Si tratta, ad esempio, della detrazione Irpef del 55 % per le spese di riqualificazione energetica, dell’imposta sostitutiva del 10 % sulle somme percepite per l’incremento della produttività, della detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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