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Novità Irpef - Ires
11 Marzo 2011

Proventi sulla partecipazione ai fondi immobiliari da parte di soggetti non residenti: nuove regole.

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Con la Circolare n. 11 del 9 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dei proventi dei fondi immobiliari chiusi corrisposti a soggetti non residenti.

L’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che l’articolo 32 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto alcune novità in materia di fondi immobiliari.

La normativa previgente prevedeva la non imponibilità dei redditi di capitale derivanti dalla distribuzione periodica o dal riscatto o dalla liquidazione delle quote dei fondi immobiliari percepiti dai soggetti non residenti individuati dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 239 del 1996, ossia:
– dai soggetti che risiedono in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (Paesi white list),
– dagli investitori internazionali esteri, anche se privi di soggettività tributaria, costituiti nei Paesi predetti;
– dagli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.   

La nuova normativa ha mantenuto il regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari percepiti:
– dai fondi pensione e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri che sono istituiti negli Stati white list;
– dagli enti ed organismi internazionali costituiti in base agli accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
– dalle Banche centrali o dagli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Gli investitori esteri devono certificare la propria residenza ed il periodo di possesso delle quote.

L’Agenzia ha affermato espressamente che ai soggetti diversi da quelli suddetti non si applica il regime di esenzione: sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari dovrà essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 20 % o, se si tratta di soggetti residenti in Stati con i quali sono state concluse le Convenzioni contro le doppie imposizioni, la minore aliquota convenzionale.
Riguardo a tale ultima ipotesi, l’Agenzia ha precisato che, in mancanza di un’apposita previsione convenzionale, i proventi da partecipazione a fondi immobiliari sono considerati quali interessi (articolo 11 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni), trattandosi di redditi di capitale diversi dai dividendi.   

Inoltre, nella Circolare viene confermato che, in base ai principi generali fissati nel TUIR, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di fondi comuni immobiliari realizzate da soggetti non residenti sono imponibili del territorio dello Stato, a condizione che si tratti di quote che si trovano nel medesimo territorio e che non sono negoziate in mercati regolamentati. Se i soggetti che realizzano tali plusvalenze sono residenti in uno degli Stati con i quali l’Italia ha concluso le Convenzioni contro le doppie imposizioni si applica il regime convenzionale. Se le plusvalenze sono realizzate da soggetti non residenti previsti dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 239 del 1996 non sono imponibili.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il nuovo regime tributario si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 del 2010) se riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009.    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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