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Novità Irpef - Ires
9 Giugno 2012

Procedura amichevole per la composizione delle controversie fiscali internazionali: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate ha dedicato un’intera Circolare, la numero 21 del 5 giugno 2012, alla composizione amichevole delle controversie fiscali internazionali.

Il primo capitolo della Circolare riguarda le basi giuridiche internazionali di riferimento, ossia le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e la Convenzione arbitrale. Quest’ultima è attivabile nel caso di doppia imposizione economica generata da rettifiche dei prezzi di trasferimento praticati tra imprese associate residenti nell’Unione Europea.

Nel secondo capitolo vengono prese in esame le basi giuridiche interne: le singole Convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia e ratificate da Leggi, la Convenzione arbitrale ratificata in Italia nel 1993, il riferimento espresso alle procedure amichevoli presente nell’articolo 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il terzo capitolo è dedicato agli attori istituzionali: il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale autorità competente per l’Italia, e l’Agenzia delle Entrate, che fornisce all’autorità competente italiana il supporto tecnico e la necessaria collaborazione durante lo svolgimento dell’attività istruttoria.

Il quarto capitolo della Circolare riguarda l’articolo 25 del modello OCSE. E’ questa la disposizione alla quale si ispirano le clausole istitutive delle procedure amichevoli, contenute in tutte le Convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia. La disposizione in questione distingue le ipotesi di procedura amichevole su iniziativa delle autorità competenti e le ipotesi di procedura amichevole aperta d’iniziativa del contribuente.

In particolare, vengono presi in esame l’ambito soggettivo e quello oggettivo, i termini di presentazione dell’istanza di apertura della procedura amichevole, il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza, il rapporto con il contenzioso interno, la clausola arbitrale, la sospensione della riscossione, lo svolgimento della procedura, il ruolo del contribuente, la conclusione della MAP (la procedura amichevole) e l’estensione degli effetti della MAP.

Il quinto capitolo è specificamente dedicato alla Convenzione arbitrale, sottoscritta dagli Stati membri dell’Unione Europea con il principale obiettivo di garantire, entro ragionevoli limiti di tempo, l’eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione economica riconducibili a rettifiche di transfer pricing.

Il sesto capitolo riguarda, inoltre, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate nelle diverse fasi del contenzioso internazionale, che sia attivato in sede bilaterale o nell’ambito della Convenzione arbitrale.

Infine, il settimo capitolo è destinato all’esame dell’interazione tra la procedura amichevole ed il ricorso ad istituti deflativi del contenzioso, quali l’accertamento con adesione, la mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale. L’esame in questione è sviluppato sinteticamente, distinguendo le ipotesi nelle quali la procedura della MAP abbia come fonte una Convenzione bilaterale da quelle nelle quali la procedura sia svolta nell’ambito della Convenzione arbitrale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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