NULL
Novità Irpef - Ires
1 Dicembre 2012

Prestazioni di previdenza complementare erogate ai vecchi iscritti: l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto regime fiscale per i rendimenti fino al 2000.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 102 del 26 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello presentato da un Fondo di previdenza complementare, ha fornito dei chiarimenti riguardo al regime fiscale applicabile alle prestazioni di previdenza complementare, erogate sotto forma di capitale, ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (“vecchi iscritti”), in particolare con riferimento ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000.

La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha origine da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella quale è stato affermato che le prestazioni di previdenza complementare erogate in forma di capitale in favore di coloro che possono essere qualificati come “vecchi iscritti”, con riguardo alla parte dei rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000, sono tassate, per la sorte capitale, con l’aliquota applicabile al trattamento di fine rapporto di lavoro, e, per i rendimenti finanziari, con la ritenuta a titolo di imposta del 12,5 %.

Tale orientamento espresso dalla Suprema Corte contrasta, infatti, con quanto sino ad ora sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nei propri documenti di prassi. La posizione dell’Agenzia era nella direzione della tassazione dell’intera prestazione previdenziale con l’aliquota prevista per il TFR.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione del 26 novembre, ha ribadito la posizione espressa dalla Corte di Cassazione ed ha precisato che la ritenuta del 12,5 % deve essere applicata limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal Fondo previdenziale, è costituita dal rendimento netto del Fondo. Tale rendimento è rappresentato dagli importi corrisposti dal Fondo derivanti effettivamente dall’investimento sul mercato finanziario, da parte del Fondo medesimo, del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento. Soltanto tali somme, infatti, sono assimilabili, sotto il profilo fiscale, ai redditi di capitale.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve essere utilizzato, per il versamento della ritenuta, il codice tributo “1680”.

Inoltre, con riguardo alle liquidazioni che sono state già effettuate dal Fondo previdenziale, sono gli stessi “vecchi iscritti” che possono presentare istanza di rimborso presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. All’istanza di rimborso dovrà essere allegata la documentazione rilasciata dal Fondo, dal quale risulti l’ammontare dei rendimenti imputabili alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari.

In alternativa alle istanze di rimborso, è prevista la possibilità per il Fondo, con riferimento alle prestazioni erogate nel 2011, di provvedere direttamente al recupero della maggiore imposta versata, attraverso una nuova liquidazione delle prestazioni erogate e la presentazione di un modello 770 integrativo.

Infine, qualora vi sia stato il trasferimento della posizione previdenziale presso altra forma di previdenza complementare, la suddetta certificazione relativa ai rendimenti potrà essere rilasciata dal vecchio Fondo al nuovo Fondo previdenziale al fine di consentire la corretta tassazione dei rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto