NULL
Novità Irpef - Ires
19 Ottobre 2009

Plusvalenza da vendita di un immobile: spetta al contribuente l’onere della prova

Scarica il pdf

Con Sentenza 18 settembre 2009, n. 20094, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso si realizzi una plusvalenza mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, al fine di usufruire del regime di esenzione fiscale (ex art. 81, ora art. 67, TUIR), spetta esclusivamente al contribuente l’onere di provare che i predetti immobili sono stati adibiti ad abitazione principale, sua o dei suoi familiari, per la maggior parte del periodo di possesso.

I giudici hanno, pertanto, confermato il principio secondo cui la sussistenza di un’agevolazione tributaria e in genere di ogni norma che permette di accedere a un regime di esenzione, deve essere positivamente provata dal soggetto che la invoca.

I benefici fiscali, infatti, costituiscono, un’eccezione alla regola generale dell’imponibilità dei redditi.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
17 Gennaio 2025
Richiesta dell’agevolazione “prima casa” nella successione oltre i 12 mesi

La possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale legata all'acquisto della "prima...

17 Gennaio 2025
Patente a crediti nei cantieri

La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i...

17 Gennaio 2025
Imposta minima globale: pubblicato il IV decreto attuativo

Si delinea ulteriormente il quadro normativo nazionale sulla global minimum tax (Imposta...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto