NULL
Novità Irpef - Ires
8 Giugno 2013

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla nuova disciplina della tassazione.

Scarica il pdf

Nella Circolare n. 19 del 4 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 47 del 16 aprile 2012, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, riguardante il coordinamento delle disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Nella Circolare, è stato messo in evidenza che la Direttiva comunitaria ha avuto come principale finalità quella di agevolare l’abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote ed azioni degli OICVM all’interno dell’Unione Europea e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario.

Un intero capitolo della Circolare è dedicato alla tassazione degli Organismi di investimento collettivo italiani. Gli argomenti trattati sono: la compensazione del risparmio d’imposta, la certificazione delle minusvalenze in caso di fusioni transfrontaliere, il regime di tassazione dei soggetti non residenti, i trasferimenti a causa di successione o donazione, le operazioni di switch, le disposizioni in materia di sostituti d’imposta, il regime transitorio dei partecipanti.

L’Agenzia delle Entrate si è, inoltre, occupata del regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero e delle ulteriori disposizioni di coordinamento.

Infine, è stato precisato che, mancando una specifica disposizione di decorrenza, deve ritenersi che le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo siano entrate in vigore il 13 maggio 2012, ossia trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto