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Novità Irpef - Ires
9 Marzo 2013

Nuove regole civilistiche e fiscali per le cambiali finanziarie e le obbligazioni.

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Nella Circolare n. 4 del 6 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina degli strumenti di debito che possono essere emessi sul mercato, in particolare delle cambiali finanziarie e dei titoli obbligazionari.

Riguardo alle cambiali finanziarie, è stato ricordato che si tratta di titoli di credito all’ordine emessi in serie, la cui funzione è quella di permettere alle imprese non abilitate ad emettere obbligazioni di raccogliere capitale di credito alternativo rispetto al ricorso al credito bancario. Tali cambiali contengono la promessa incondizionata di pagamento da parte dell’emittente e sono assimilate ad ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie.

Le cambiali finanziarie hanno una scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione e possono essere emesse da tutte le società di capitali e dalle società cooperative e mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle micro-imprese.

La nuova normativa prevede che le società e gli enti che non hanno titoli rappresentativi del capitale negoziati nei mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie soltanto se presentano determinati requisiti. In particolare, l’emissione deve essere assistita da uno sponsor, ossia da banca, da un’impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio, da una società di gestione armonizzata o da una società di investimento a capitale variabile.

Lo sponsor deve mantenere nel proprio portafoglio una quota dei titoli variabile in funzione dell’ammontare complessivo dell’emissione.

Le società emittenti che non siano piccole o medie imprese possono anche rinunciare allo sponsor.

Tutte le società che emettono cambiali finanziarie e non sono quotate devono comunque avere l’ultimo bilancio certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Inoltre, le cambiali finanziarie emesse da società non quotate possono essere emesse e girate soltanto in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente.

Riguardo alle obbligazioni, queste contengono, ricorda l’Agenzia delle Entrate, un’operazione di finanziamento in virtù della quale il sottoscrittore ha diritto alla restituzione della somma mutuata oltre ad una remunerazione pattuita.

Il diritto al rimborso del capitale e degli interessi può essere, integralmente o solo in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti degli altri creditori della società, rimanendo comunque fermo il diritto prioritario al rimborso degli obbligazionisti rispetto ai soci. Si parla, in questo caso, di obbligazioni subordinate.

Riguardo alle modalità ed ai tempi di pagamento degli interessi, questi possono variare in dipendenza di diversi parametri. In alcuni casi, al pagamento di interessi periodici è abbinata la previsione di una partecipazione agli utili della società. Si tratta delle cosiddette obbligazioni partecipative.

Il codice civile, inoltre, all’articolo 2411, prevede altri strumenti finanziari differenti dalle obbligazioni ai quali è applicabile la disciplina civilistica delle obbligazioni. In questi casi, il rimborso non è assicurato e, quindi, vi è un’alta dose di partecipazione al rischio economico della società. In più, mancano i diritti di partecipazione di natura amministrativa, come il diritto di partecipazione alle assemblee.

Le nuove norme hanno integrato le norme civilistiche già esistenti riguardanti, in particolare, l’emissione di obbligazioni partecipative e subordinate da parte di società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati, diverse dalle banche e dalle micro-imprese. Ora le società non quotate possono emettere titoli obbligazionari che prevedono clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione, purché abbiano alcune caratteristiche: una durata non inferiore a trentasei mesi; la clausola di subordinazione deve prevedere il diritto al rimborso subordinatamente agli altri creditori della società, con la prelazione al rimborso soltanto rispetto agli azionisti; la remunerazione relativa ai titoli deve essere composta da una parte fissa (che non può essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento vigente in quel tempo) e da una parte variabile, dove la parte variabile deve essere commisurata al risultato economico dell’impresa emittente.

Nella Circolare del 6 marzo 2013 sono stati delineati, inoltre, i regimi fiscali attualmente applicabili agli interessi delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni per i sottoscrittori ed agli interessi passivi in capo agli emittenti.

Infine, è stato individuato il regime fiscale dei project bond.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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