Nella Circolare n. 33 del 15 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al nuovo regime di tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano, introdotto dal Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 (Decreto Mille proroghe).
Si ricorda che la nuova disciplina ha previsto l’applicazione, a partire dal 1° luglio 2011, di una tassazione che non colpisce più il maturato in capo al fondo, ma quanto percepito effettivamente dai partecipanti, come già accade per i fondi esteri. Sul risultato maturato dalla gestione del fondo, quindi, non si applica più l’imposta sostitutiva del 12,5 % ed il prelievo fiscale opera direttamente in capo ai partecipanti, nella fase nella quale percepiscono i proventi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il nuovo regime riguarda gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, con esclusione dei fondi immobiliari, oltre a quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato. Si tratta, in particolare, degli organismi di investimento collettivo del risparmio che possono investire in strumenti finanziari quotati e non quotati in un mercato regolamentato, depositi bancari in denaro, crediti e titoli rappresentativi di crediti, altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.
Vi rientrano, pertanto, anche i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione ed i fondi che investono in beni d’arte, in metalli preziosi o in altre materie prime negoziate.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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