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Novità Irpef - Ires
17 Settembre 2011

Novita’ fiscali introdotte con la Manovra economica di luglio: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 41 del 5 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo alle disposizioni fiscali contenute nella Manovra economica del luglio 2011.

L’Agenzia ha ricordato, in primo luogo, che, nell’ambito di tale Manovra, è stata prevista la riduzione dal 10 % al 4 % della ritenuta d’acconto operata dalle Banche e dalle Poste Italiane sui bonifici disposti dai contribuenti in relazione alle ristrutturazioni edilizie ed agli interventi di risparmio energetico. Tale disposizione rientra nel quadro degli interventi di semplificazione in materia che hanno introdotto l’abrogazione dell’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera e di inviare la preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Nella Circolare è stato precisato che, nel caso nel quale le Banche o le Poste Italiane, nei primi giorni di applicazione della nuova disposizione, abbiano applicato ancora la ritenuta nella misura del 10 %, a causa del mancato aggiornamento dei sistemi operativi, potranno esse stesse accreditare direttamente al beneficiario del bonifico la differenza del 6 % trattenuta in eccesso.

Nella Manovra sono state, altresì, inserite delle disposizioni che prevedono la soppressione dell’obbligo di prestare garanzia nei casi di versamenti rateali di somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento e conciliazione giudiziale con importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000 Euro. Tale novità è stata introdotta, come precisato nella stessa relazione illustrativa della Manovra, per agevolare il pagamento delle somme dovute dai contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale.

E’ stato, inoltre, disposto che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, diversa dalla prima, oltre il termine di versamento della rata successiva a quella non pagata, verranno iscritti a ruolo non solo gli importi della rata non pagata, ma anche il totale delle residue somme dovute a seguito dell’adesione o dell’acquiescenza, compresi gli interessi e la relativa sanzione applicata in misura doppia.

Con la Manovra economica di luglio è stata, poi, introdotta la regola secondo la quale deve essere revocata la partita Iva qualora per tre anni consecutivi il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di lavoro autonomo o, se obbligato, non abbia presentato la dichiarazione annuale Iva. Il provvedimento di revoca è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.

Inoltre, è stato previsto che i contribuenti che non abbiano tempestivamente provveduto a presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività, ai quali non sia stata già contestata la violazione, possano sanare la violazione medesima presentando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (6 luglio 2011), la dichiarazione di cessazione dell’attività, versando anche nello stesso termine la sanzione minima ridotta di un quarto, ossia 129 Euro.

Riguardo agli studi di settore, nell’ambito della Manovra economica di luglio, è stato disposto che, dal 2012, il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarà il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale gli studi di settore entrano in vigore. Inoltre, gli studi già approvati potranno essere modificati entro il successivo 31 marzo, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riferimento a determinati settori o aree territoriali.

Nel caso nel quale il contribuente non presenti il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, e non provveda a presentarlo con una dichiarazione integrativa, dovrà essere applicata la sanzione nella misura massima di 2.065 Euro.

Con la Manovra, inoltre, sono state introdotte alcune modifiche volte a razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni. Sono state individuate due diverse ipotesi: quella nella quale vi sia stata irrogazione delle sanzioni in seguito all’accoglimento totale o parziale delle deduzioni proposte dal contribuente e quella nella quale l’irrogazione delle sanzioni non sia avvenuta in seguito all’accoglimento delle deduzioni del contribuente. Nel primo caso, il contribuente potrà definire in misura ridotta le sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria. Nel secondo caso, il contribuente potrà definire le sanzioni irrogate soltanto mediante il pagamento integrale del loro ammontare.

La novità predetta si applicherà agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo il 6 luglio 2011 ed a quelli notificati prima della data in questione per i quali risultavano pendenti, alla data del 6 luglio 2011, i termini per la proposizione del ricorso.

Inoltre, sarà obbligatorio per gli uffici irrogare immediatamente le sanzioni collegate ai tributi, contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica. Di conseguenza, i benefici connessi alla definizione per adesione o per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica dei tributi si estenderanno sempre anche alle correlate sanzioni. Ciò avverrà per gli atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011.
   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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