Nella Sentenza n. 10851 del 17 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha affermato che la figura del broker assicurativo, assimilata a quella dell’agente di commercio, è esclusa dall’applicazione dell’Irap qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Ancora una volta si è ribadito il principio secondo il quale il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che richiede il rimborso dell’imposta che si asserisce non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Deve, quindi, escludersi che gli agenti assicurativi rientrino nella categoria degli imprenditori e che, di conseguenza, il requisito dell’autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta ed il relativo reddito sia sempre rilevante ai fini Irap.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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