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Novità Irpef - Ires
9 Marzo 2013

Maggiorazione Ires per le societa’ di comodo: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 3 del 4 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla maggiorazione Ires prevista per le società di comodo.

La maggiorazione in questione, pari a 10,5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria dell’Ires, è stata introdotta dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, per le società di capitali ed i soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che hanno la qualifica di “società di comodo” (società non operative e società in perdita sistematica).

In primo luogo, nella Circolare è evidenziato che la base imponibile alla quale deve essere applicata la maggiorazione Ires è il reddito imponibile del periodo d’imposta nel quale il soggetto risulta essere “di comodo”. Essa può essere costituita dal reddito minimo presunto o dal reddito “ordinariamente” determinato, se superiore al reddito presunto.

La maggiorazione Ires trova applicazione anche sulla quota del reddito imputato per trasparenza, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, dai soggetti “di comodo” a società o enti soggetti passivi Ires ex art. 73 del Tuir. Se il soggetto passivo Ires non è “di comodo”, dovrà liquidare e versare la maggiorazione Ires secondo le regole ordinarie, soltanto sulla parte del proprio reddito imputato dal soggetto trasparente. Se, invece, è anch’esso “di comodo”, dovrà provvedere alla liquidazione ed al versamento della maggiorazione Ires sul proprio reddito imponibile complessivo, comprensivo, quindi, del reddito imputato dal soggetto trasparente.

Nella Circolare del 4 marzo 2013, sono state trattate anche le questioni relative all’applicazione della maggiorazione Ires in caso di opzione per il regime di trasparenza previsto dagli articoli 115 e 116 del Tuir.

In particolare, è stato affermato che le società di capitali che si qualificano “di comodo” e che hanno optato per il regime della trasparenza, nella qualità di partecipate, provvedono separatamente ed autonomamente ad applicare la maggiorazione. Nel caso in cui, invece, una società “di comodo” partecipi al regime della trasparenza in qualità di partecipante, essa determina e versa l’imposta corrispondente alla maggiorazione comunque in via autonoma. La liquidazione della maggiorazione da parte della partecipante dovrà avvenire senza tenere conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate per i casi di opzione per il regime del consolidato nazionale.

Infine, è stato ricordato che la maggiorazione Ires si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 17 settembre 2011 (ossia alla data di entrata in vigore della Legge n. 148 del 2011).

Soltanto ai fini degli acconti per il periodo d’imposta di prima applicazione (acconto 2012, per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), come imposta del periodo precedente su cui determinare gli acconti deve essere considerata quella determinata applicando a tale periodo le disposizioni del Decreto Legge introduttivo della maggiorazione. Per gli anni successivi, i contribuenti continueranno a determinare l’entità degli acconti o con il metodo previsionale o con il metodo storico, secondo le regole ed i presupposti di tali metodi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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