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Novità Irpef - Ires
14 Maggio 2011

Limite patrimoniale nel riporto delle perdite nelle fusioni: qual’e’ il bilancio al quale fare riferimento?

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Con la Risoluzione n. 54 del 9 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della disciplina del riporto delle perdite pregresse delle società che partecipano ad operazioni di fusione (articolo 172, comma 7, del TUIR).

La disciplina in questione prevede che la società incorporante o risultante dalla fusione possa utilizzare le perdite fiscali pregresse delle società partecipanti all’operazione di fusione nei limiti della consistenza del patrimonio netto (depurato dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi) delle società in perdita, risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile.

Ma cosa si deve intendere per “ultimo bilancio”?

Prima di tutto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la ratio sottesa alla previsione del suddetto limite patrimoniale: si tratta della volontà del legislatore di “attuare una soluzione equilibrata che pur mantenendo fermo il diritto del riporto delle perdite, eviti che per mezzo della fusione si trasmettano deduzioni del tutto sproporzionate alle consistenze patrimoniali delle società fuse o incorporate” (relazione allo schema del TUIR).

L’Agenzia, quindi, ha affermato che la finalità della disposizione normativa rende necessario un confronto tra due termini omogenei dal punto di vista temporale: l’ammontare delle perdite fiscali pregresse alla data di efficacia giuridica della fusione e la consistenza del patrimonio netto alla stessa data.

Conseguentemente, l’ultimo bilancio sarà il bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, anche se non approvato a tale data.

L’Agenzia, ancora, ha precisato che, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione all’inizio dell’esercizio, l’ultimo bilancio per la società che detiene le perdite sarà il bilancio relativo all’esercizio precedente a quello nel quale la fusione si è perfezionata giuridicamente.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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