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Novità Irpef - Ires
12 Gennaio 2013

Legge di stabilita’: maggiori deduzioni Irap, rinvio delle imposte sugli immobili e le attivita’ finanziarie detenute all’estero, al via la Tobin tax.

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ossia la Legge di stabilità 2013.

Numerose le disposizioni a contenuto fiscale. In particolare, ricordiamo, riguardo all’Irap e ad altre imposte:

aumento della deduzione Irap per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e di assunzione di donne e giovani. In particolare, per i contratti a tempo indeterminato, la deduzione passerà da 4.600 a 7.500 Euro e, per i contratti di lavoro stipulati con donne o con giovani di età inferiore ai 35 anni, la deduzione passerà da 10.600 a 13.500 Euro. Aumenterà anche la deduzione Irap per i contratti con le medesime caratteristiche conclusi nelle Regioni economicamente più deboli (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). In queste zone, la deduzione aumenterà, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, da 9.200 a 15.000 Euro, e, per i contratti con i quali vengono assunte donne e giovani di età inferiore ai 35 anni, da 15.200 a 21.000 Euro. E’ previsto l’aumento della deduzione Irap anche per tutti i contribuenti con base imponibile non superiore a 180.999,91 Euro, diversi dalle pubbliche amministrazioni. Così come più consistente sarà la deduzione Irap per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, per le persone fisiche che esercitano attività commerciali e per le persone fisiche e le società semplici che esercitano arti e professioni.

– istituzione di un Fondo che permetterà di applicare l’esenzione dall’Irap, a partire dal 2014, per le persone fisiche che svolgono attività commerciali, arti o professioni, senza avere lavoratori dipendenti o assimilati e impiegando, anche mediante locazione, beni strumentali di valore non superiore ad un certo limite che verrà determinato in un successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

rinvio dell’applicazione delle imposte Ivie e Ivafe, sugli immobili e sulle attività finanziarie detenuti all’estero. Queste imposte, introdotte dal Decreto “salva Italia”, verranno applicate dal 2012 e non dal 2011, come previsto originariamente, e le somme già versate per il 2011 verranno considerate come acconto per il 2012. Riguardo alle modalità di versamento delle imposte in questione, non si tratterà più di effettuare un versamento in un’unica soluzione entro la data di scadenza del saldo delle imposte sui redditi, ma vi sarà un acconto ed un saldo. Per quanto riguarda l’Ivie, l’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,4 %, originariamente destinata alle abitazioni principali dei dipendenti dello Stato, degli enti locali e delle organizzazioni internazionali alle quali aderisce l’Italia, sarà estesa a tutti i contribuenti. Inoltre, non concorreranno alla formazione del reddito complessivo dei contribuenti, oltre agli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, anche gli immobili situati all’estero non locati. Per quanto riguarda l’Ivafe, infine, l’imposta in misura fissa prevista per i conti correnti ed i libretti di risparmio non riguarderà soltanto quelli detenuti in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono adeguato scambio di informazioni.

– introduzione della Tobin tax, ossia dell’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia. L’aliquota sarà dello 0,2 % (dello 0,22 % per il 2013) e dovrà essere applicata al valore della transazione, ossia al saldo delle operazioni relative ad uno stesso strumento regolate nella stessa giornata da uno stesso soggetto. L’aliquota sarà pari alla metà per le operazioni in mercati regolamentati. Riguardo alle operazioni su strumenti derivati, l’imposta verrà applicata in misura fissa, con importi diversi a seconda della tipologia di strumento ed al valore del contratto. Anche in questo caso, è prevista una riduzione (di un quinto) per le operazioni poste in essere nei mercati regolamentati. Riguardo alla data di entrata in vigore, per le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi l’applicazione della Tobin tax avverrà a partire dal 1° marzo, per gli strumenti derivati dal 1° luglio.

– destinazione dell’Imu interamente ai Comuni.

– introduzione dell’imposta di bollo per i certificati penali.

Inoltre, in tema di riscossione delle imposte, sono state introdotte alcune novità:

– la possibilità per i contribuenti che hanno ricevuto una cartella che ritengono illegittima (ad esempio, perchè è già stato pagato l’importo indicato) di presentare, entro 90 giorni dalla notifica, al concessionario della riscossione una richiesta motivata di annullamento. Se non seguiranno delle comunicazioni nei successivi 220 giorni, le somme indicate nella cartella saranno cancellate d’ufficio.


– cancellazione automatica dei debiti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, di importo non superiore a 2.000 Euro, compresi interessi e sanzioni. Questa disposizione diverrà operativa decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità.

obbligo per il concessionario della riscossione di inviare una comunicazione di avviso al debitore, tramite posta ordinaria, per i debiti fiscali fino a 1.000 Euro. Soltanto quando saranno decorsi 120 giorni, potranno avere inizio le azioni cautelari ed esecutive.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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