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Novità Irpef - Ires
18 Gennaio 2014

Legge di Stabilita’: tutte le novita’ in materia di rimborsi da 730 e di compensazioni, di imposta di bollo e di Ivafe, di mediazione tributaria e di riscossione delle cartelle.

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E’ stata approvata la Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013). La Legge in questione è stata pubblicata nella medesima data del 27 dicembre 2013 sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

Tra le numerose misure di rilevanza fiscale, ricordiamo:

– al comma 586 dell’articolo 1, è previsto che, al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’Irpef da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale o dei rimborsi che possono essere richiesti ai Caf in caso di soggetti che, a seguito della perdita del lavoro dipendente, non hanno più un sostituto d’imposta di riferimento (articolo 51-bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013), l’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini per la trasmissione della dichiarazione o dalla data della trasmissione, se successiva alla scadenza di tali termini, effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 Euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante a seguito del controllo preventivo viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (articolo 1, comma 587). Queste disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014 (articolo 1, comma 589).

– al comma 574 dell’articolo 1, viene stabilito che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all’Irap, per importi superiori a 15.000 Euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, in relazione alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, il visto di conformità può essere sostituito della dichiarazione che attesta l’esecuzione dei controlli.

– al comma 581 dell’articolo 1, è previsto che sia innalzata dall’1,5 al 2 per mille l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela effettuate dagli operatori finanziari e relative ai loro prodotti. Viene, inoltre, precisato che, limitatamente all’anno 2012, l’imposta era dovuta nella misura minima di 34,20 Euro e nella misura massima di 1.200 Euro. Per l’anno 2013, l’imposta era dovuta ancora nella misura minima di 34,20 Euro, e, se il cliente è diverso da persona fisica, nella misura massima di 4.500 Euro. Infine, a decorrere dal 2014, viene meno il limite minimo e, se il cliente è diverso da persona fisica, il limite massimo è di 14.000 Euro.

– il comma 582 dell’articolo 1, prevede che sia innalzata, a decorrere dal 2014, dall’1,5 al 2 per mille anche l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

– nel comma 591 dell’articolo 1, è prevista l’introduzione di un’imposta di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse per via telematica agli uffici ed agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei loro consorzi ed associazioni, delle comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali, oltre che agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili. L’imposta è dell’importo di 16,00 Euro ed è dovuta a prescindere dalle dimensioni del documento richiesto (comma 592, articolo 1). Inoltre, la medesima imposta di bollo forfettaria di 16,00 Euro è dovuta per gli atti ed i provvedimenti emanati dagli organi suddetti, rilasciati per via telematica, anche in estratto ed in copia conforme all’originale, a coloro che ne hanno fatto richiesta (comma 593). L’importo non varia a seconda delle dimensioni del documento rilasciato (comma 594). Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, che dovrà essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, saranno stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo in questione, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito e prepagate (comma 596).

– riguardo alla mediazione obbligatoria nei procedimenti tributari, il comma 611 dell’articolo 1 stabilisce che la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità (e non più di ammissibilità) del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni, l’Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità ed il Presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Inoltre, l’esito del procedimento rileva ora anche per i contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi non si applicano, però, interessi e sanzioni. Ai fini del computo del termine di 90 giorni, previsto come durata massima della procedura di mediazione, si applicano le disposizioni sui termini processuali (vale la sospensione feriale). In caso di reclamo, la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto del reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio, fermo restando che, nel caso in cui non si pervenga alla mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. Tali nuove disposizioni si applicano agli atti notificati a partire dal 1° marzo 2014.

– al comma 618 dell’articolo 1, è stabilito che, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, o a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora. La somma dovrà essere versata, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014. Per consentire questa definizione agevolata, la riscossione dei carichi resterà sospesa fino al 15 marzo 2014 e per il corrispondente periodo saranno sospesi i termini di prescrizione. Tali disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali ed affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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