Alla seduta della Commissione Finanze del 10 febbraio 2011, nel corso delle interrogazioni a risposta immediata, è intervenuta il Sottosegretario di Stato per l’economia Sonia Viale, fornendo dei chiarimenti in merito alla compensabilità delle ritenute d’acconto del 10 % sui bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio ed a interventi di risparmio energetico per i quali è prevista la detraibilità.
E’ stato precisato in tale sede che, non avendo il Decreto Legge n. 78 del 2010 previsto alcuna specifica disposizione riguardo alle modalità di compensazione delle ritenute in questione, devono applicarsi le regole generali.
Deve trovare applicazione, quindi, il principio secondo il quale il contribuente può utilizzare in compensazione l’eventuale credito d’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi, dopo aver scomputato le ritenute d’acconto complessivamente subite nel periodo d’imposta e gli acconti versati. Ciò che costituisce oggetto di compensazione è il credito d’imposta eventualmente emergente in dichiarazione e non la ritenuta d’acconto subita nel relativo periodo d’imposta.
Il diritto alla compensazione può essere esercitato anche dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta in cui si è formato il credito, a due condizioni:
1) che il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi,
2) che il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.
Solo a tali condizioni, ci si può avvalere della facoltà di compensare il credito d’imposta già a partire dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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