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Novità Irpef - Ires
9 Luglio 2011

La manovra finanziaria entra in vigore: novita’ in campo fiscale.

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La manovra economica è entrata in vigore. Il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011.

Il Decreto dovrà ora passare all’esame del Parlamento per la conversione in Legge.

Si ricordano alcune delle novità, di rilevanza fiscale, introdotte con la Manovra (in parte già anticipate nella newsletter Misterfisco del 4 luglio 2011):

– a partire dal 1° gennaio 2012, il regime agevolato dei contribuenti minimi si applicherà, per il periodo d’imposta nel quale l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Per tali soggetti, l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali sarà ridotta dal 20 % al 5 %. Le condizioni che devono operare affinché si possa beneficiare del “nuovo” regime sono:
  a) il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  b) l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nell’anno precedente non deve essere superiore a 30.000 Euro.
 Si attendono i successivi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per l’attuazione delle disposizioni.
      
– Per le controversie di valore non superiore a 20.000 Euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare un reclamo diretto all’annullamento totale o parziale dell’atto. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Nel reclamo può essere contenuta una motivata proposta di mediazione con la rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Se l’ufficio destinatario del reclamo non intendere accogliere il reclamo, nè l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.  
Le disposizioni in questione si applicano agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
Intanto, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di determinate somme, il cui ammontare dipende dal grado di giudizio e dal valore della controversia.
Gli importi in questione devono essere versati, in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011 e la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012, e sono, altresì, sospesi, fino alla medesima data, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.   

– Confermata la tassazione agevolata per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, previste da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Entro il 31 dicembre 2011 si provvederà alla determinazione della misura di tale sostegno fiscale.

– L’aliquota dell’Irap da applicare alle Banche ed agli altri enti e società finanziarie è stata innalzata al 4,65 %, così come quella applicata alle imprese di assicurazione, innalzata al 5,90 %.

– La ritenuta operata da Banche e Poste sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta una detrazione d’imposta (come l’agevolazione del 36 % per le ristrutturazioni edilizie e quella del 55 % per gli interventi di risparmio energetico) è stata ridotta dal 10 al 4 %.  

– Riguardo al regime delle perdite:
la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80 % del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Inoltre, è venuto meno il limite temporale di riportabilità. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

– Limitata all’1 % del costo la quota di ammortamento finanziario deducibile dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione.

– Soppresso l’obbligo della garanzia fideiussoria in caso di versamento rateale di somme superiori a 50.000 Euro dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza all’accertamento e di conciliazione giudiziale. Inoltre, è stato stabilito che, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione, applicata in misura doppia.

– Introduzione di una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a 10 Euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 kw. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 30 % dell’importo non versato.

– Revoca d’ufficio della partita Iva qualora per tre annualità successive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. Inoltre, è previsto che i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività, possano sanare la violazione versando, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, un importo pari alla sanzione minima ridotta ad un quarto (129 Euro), almeno che la violazione non sia già stata constatata con un atto portato a conoscenza del contribuente.

– Riguardo agli studi di settore:
a partire dal 2012, gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni devono essere pubblicate entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore. Inoltre, è prevista l’applicazione della sanzione nella misura massima (2.065 Euro) nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, se tale adempimento è dovuto ed il contribuente non vi ha provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

– L’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva che abbiano effettuato il pagamento dei corrispettivi di importo non inferiore a 3.600 Euro mediante carte di credito, di debito o prepagate è posto a carico degli operatori finanziari che hanno emesso tali mezzi di pagamento.

– Proroga fino al 30 giugno 2012 della sospensione degli adempimenti fiscali e previdenziali per gli abitanti dell’isola di Lampedusa.

– E’ stata inclusa, tra le finalità alle quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef, quella della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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