La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9549 del 29 aprile 2011, ha affermato che, in sede di accertamento sintetico, la semplice disponibilità di un’autovettura costituisce un elemento indicativo di capacità contributiva, anche se trattasi di bene strumentale (come nel caso di specie, nel quale il contribuente era un agente di commercio).
Secondo la Suprema Corte, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi rilevatori di capacità contributiva, non può privare tali elementi della capacità presuntiva che la legge ha inteso annettere alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati nella norma.
E’ il contribuente, quindi, che deve eventualmente dimostrare che le somme spese per l’acquisto e la gestione del bene in questione siano, per qualsiasi ragione, di provenienza non reddituale, perché, ad esempio, già tassate o esenti.
Inoltre, la Corte ha precisato che, per la deducibilità delle spese relative a beni strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, è necessaria, a differenza di quanto previsto per l’Iva, l’annotazione nel registro dei beni ammortizzabili. Il contribuente, nel caso in esame, invece, non aveva fornito alcuna prova di aver posto in essere tale condizione per la deducibilità delle spese in questione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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