Con la Risoluzione n. 26 del 7 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo al trattamento fiscale da applicare all’operazione di assegnazione di azioni proprie da parte di una società per azioni in favore di un’altra società per azioni che è socia della prima ed adotta i principi internazionali IAS.
In primo luogo, l’Agenzia ha affermato che, per i soggetti obbligati o facoltizzati all’adozione delle regole di contabilità internazionale, l’acquisto di azioni proprie determina una restituzione dei conferimenti ai soci, con effetti in termini di riduzione del patrimonio sociale.
Ai fini fiscali, l’assegnazione di azioni proprie è assimilabile ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. Viene richiamato, al riguardo, l’articolo 47, comma 6, del TUIR che dispone che, nel caso di aumento del capitale, le nuove azioni gratuite non costituiscono utili per i soci.
Il valore fiscale della partecipazione rimane invariato, mentre la società che detiene la partecipazione disporrà di un numero maggiore di azioni il cui valore unitario risulterà ridotto.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per le Banche e gli altri enti e società finanziari, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la base imponibile è costituita da una serie di voci di conto economico individuate nella disposizione medesima. Dall’esame della disposizione in questione risulta che l’assegnazione delle azioni proprie non genera reddito che concorre alla formazione della base imponibile IRAP.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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