Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 15 febbraio 2013, sono riportate le numerose risposte fornite dall’Agenzia medesima alle domande della stampa specializzata.
Alcuni chiarimenti riguardano l’accertamento e, in particolare, il redditometro. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il redditest è esclusivamente uno strumento di autodiagnosi e di orientamento per il contribuente.
Inoltre, è stato affermato che i beni ed i servizi non destinati in via esclusiva all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, come le autovetture ad uso promiscuo, rileveranno nell’ambito del redditometro per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile.
Ancora, la quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi concorrerà alla determinazione del reddito complessivo oggetto di accertamento.
Altri chiarimenti interpretativi sono stati forniti, poi, riguardo a questioni relative al contenzioso.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in materia di Iva per cassa. Tra gli altri, riguardo ai pagamenti effettuati non in contanti, è stato precisato che il pagamento si considera incassato nel momento nel quale si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dal momento in cui se ne ha la formale conoscenza, attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca.
Altre risposte sono state fornite riguardo alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. In questo ambito, l’Agenzia ha, ad esempio, ricordato che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Quindi, l’omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi alla rivalutazione costituisce una violazione esclusivamente formale, alla quale sono applicabili le relative sanzioni. Restano, in ogni caso, impregiudicati gli effetti della rideterminazione.
Riguardo alla certificazione degli acquisti di carburante, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il sistema semplificato di certificazione, previsto per coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, è alternativo rispetto al sistema tradizionale di certificazione mediante le schede carburante. I due sistemi sono alternativi, ma, è precisato nella Circolare, il contribuente può passare, nel corso dell’anno, dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Dal momento del passaggio, coincidente verosimilmente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’Iva, il nuovo sistema di certificazione dovrà essere utilizzato in via esclusiva.
Altre risposte inserite nella Circolare del 15 febbraio 2013 riguardano le società in perdita, le operazioni black list e l’imposta di bollo.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.