Nella Sentenza n. 4003 del 19 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente può contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni, purché tale cartella costituisca il primo atto con il quale la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente. Inoltre, non è necessario che il contribuente versi quanto richiesto nella cartella esattoriale, per poi presentare domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto.
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un professionista che aveva impugnato la cartella esattoriale relativa al mancato pagamento dell’Irap, emessa a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, sostenendo la non assoggettabilità ad Irap dei propri redditi professionali. Il contribuente non aveva né presentato la dichiarazione Irap, né versato la relativa imposta.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.