NULL
Novità Irpef - Ires
27 Luglio 2013

Irap: l’avvocato che si avvale nello studio di praticanti non e’ tenuto di per se’ a versare l’imposta.

Scarica il pdf

Nella Sentenza n. 17920 del 23 luglio 2013, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che la presenza di praticanti in uno studio professionale non è sufficiente di per sé a determinare quella “stabile organizzazione” che determina la sottoposizione ad Irap.

Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l’utilizzo di un collaboratore, che non sia già lui stesso avvocato, non può ravvisare un principio di organizzazione, dal momento che l’apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il proprio iter formativo.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso proposto dal contribuente che esercita la professione di avvocato e che aveva richiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’Irap versata.

Il Giudice di merito che aveva pronunciato la Sentenza impugnata avrebbe dovuto provvedere ad una puntuale motivazione riguardo alla natura ed alla quantità delle funzioni svolte dai praticanti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
18 Aprile 2025
Concordato preventivo 2025-2026: via libera al nuovo modello per l’adesione

Con provvedimento direttoriale emesso in data odierna, l’Agenzia delle Entrate ha...

18 Aprile 2025
Rendicontazione di sostenibilità

La Rendicontazione di Sostenibilità o Sustainability Reporting è un documento che...

18 Aprile 2025
Esenzione da ritenute per gli interessi pagati dalle Siiq alla controllante UE

Le Società di investimento immobiliare quotate (Siiq) possono accedere al regime...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto