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Novità Irpef - Ires
13 Aprile 2013

Irap: il libero professionista che opera come amministratore di societa’ non deve versarla se non utilizza un’autonoma struttura organizzativa.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 8741 del 10 aprile 2013, ha ricordato, in materia di Irap, che l’imposta coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contiene una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale, supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista.

Inoltre, ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo o di un professionista, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi. Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.

Ancora, il libero professionista che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione non va soggetto ad Irap per la parte di ricavo netto che risulta da quell’attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa. Le stesse conclusioni valgono per l’attività di consulente.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione sollevato dall’Agenzia delle Entrate. Nella decisione di appello, infatti, non sarebbe stato preso adeguatamente in considerazione, ai fini dell’assoggettamento all’Irap, l’utilizzo da parte del contribuente (un commercialista) di dipendenti o collaboratori e di attrezzature e locali relativi ad una società della quale lo stesso contribuente sarebbe stato amministratore e sindaco.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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