La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 22941 del 9 ottobre 2013, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, esercente la professione di avvocato, ha affermato che la motivazione della pronuncia impugnata non consentiva l’individuazione dei fatti giuridicamente rilevanti riguardo all’imposizione Irap. In essa, non erano stati evidenziati gli elementi considerati ai fini del riconoscimento della legittimità dell’assoggettamento all’imposta, né i presupposti che erano stati a fondamento della decisione. Era, quindi, stato impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice che aveva emesso la Sentenza impugnata dal contribuente.
Il ricorrente, invece, aveva formulato le proprie censure in maniera puntuale, evidenziando, in particolare, la mancanza di una propria struttura organizzativa, la mancanza di dipendenti, l’utilizzazione di modesti beni strumentali. Inoltre, aveva affermato di aver usufruito della struttura organizzativa di una società esterna e dell’ospitalità di uno studio associato.
Dall’altra parte, la sentenza impugnata si limitava ad affermare che il contribuente che è in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione. La sentenza in questione è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.