La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 27032 del 2 dicembre 2013, ha riconosciuto l’illegittimità della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale riguardo alla non spettanza del rimborso Irap al medico primario di cardiologia i cui redditi professionali, pur essendo molto elevati, non costituivano di per sé, secondo la Suprema Corte, sintomo sufficiente dell’esistenza di un’autonoma organizzazione.
La Corte ha affermato, infatti, che ben può accadere che professionisti di chiara fama svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri predisposte (ad esempio in cliniche private o con il regime dell’intra moenia), così come era stato sostenuto dal contribuente.
In più, riguardo al caso specifico in esame, la tesi sostenuta dal contribuente era stata resa credibile dal quadro delle spese da lui affrontate nel quale non risultavano oneri per dipendenti e per immobili, ma soltanto oneri per compensi a terzi non dipendenti (attribuite al commercialista) ed altri oneri non meglio precisati e comunque non specificamente valutati dal Giudice di merito.
La Suprema Corte ha, quindi, rinviato ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale che aveva pronunciato la Sentenza cassata.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.