NULL
Novità Irpef - Ires
1 Febbraio 2014

Introdotta una nuova procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare i capitali detenuti all’estero.

Scarica il pdf

Con il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2014, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero ed altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

In particolare, all’articolo 1 del Decreto Legge è stata introdotta una procedura di collaborazione volontaria. Gli autori delle violazioni dell’obbligo di presentazione del modulo RW, commesse fino al 31 dicembre 2013, possono avvalersi di tale procedura per far emergere le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia.

Gli autori delle violazioni devono, a tal fine, indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualsiasi titolo, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi relativi alla presentazione del modulo RW.

Inoltre, gli autori delle violazioni devono versare in un’unica soluzione le somme dovute, in base all’avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, o le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, o le somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avvalersi della compensazione.

La procedura di collaborazione volontaria non può essere avviata dopo che l’autore della violazione ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relative alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto della regolarizzazione. La preclusione opera anche nell’ipotesi nella quale la formale conoscenza di tali circostanze sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Il Decreto Legge ha previsto che, entro trenta giorni dall’effettuazione dei versamenti suindicati, l’Agenzia delle Entrate comunichi all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

Il termine per attivare la procedura di collaborazione è stato fissato al 30 settembre 2015.

Tra gli effetti principali della procedura in questione vi è la riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale, qualora: le attività vengano trasferite in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia; oppure le attività trasferite in Italia o in uno dei predetti Stati siano state o siano lì detenute; oppure il contribuente rilasci all’intermediario finanziario estero presso il quale sono detenute le attività un’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati riguardanti le attività oggetto di collaborazione volontaria e alleghi copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Negli altri casi, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Inoltre, nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è stata esclusa la punibilità, limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all’estero, per i delitti di infedele presentazione della dichiarazione dei redditi e per omessa dichiarazione. E’ stata prevista anche una diminuzione della pena fino alla metà per i delitti di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici contabili.

Se il contribuente non versa le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono tutti gli effetti suddetti. L’Agenzia delle Entrate, quindi, notifica un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notifica dell’avviso di accertamento o a quello di redazione dell’atto di adesione o di notifica dell’atto di contestazione.

Infine, nel Decreto Legge è stato previsto che chiunque, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto