L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 126 del 9 dicembre 2010, si è occupata della questione dell’individuazione del trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese corrisposti al difensore civico.
L’Agenzia ha evidenziato come il difensore civico sia una figura prevista da atti aventi forza di legge (Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e Leggi Regionali), svolga delle funzioni che sono di rilevanza pubblica, venga eletto dai Consiglieri comunali, provinciali e regionali e sia retribuito dai rispettivi enti locali territoriali (Comune, Provincia e Regione).
La funzione svolta dal difensore civico è, quindi, fiscalmente riconducibile all’esercizio di pubbliche funzioni, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir. Tale disposizione prevede, infatti, che, affinché le somme possano essere ricondotte a tale categoria di reddito, debbano essere erogate quale remunerazione da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni e l’attività esercitata debba consistere nell’espletamento di una pubblica funzione.
Tutte le somme ricevute dai difensori civici per l’esercizio di pubbliche funzioni, compresi i rimborsi spese per attività svolte nell’assolvimento dei compiti istituzionali, costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente e sono assoggettate alla relativa tassazione ai sensi degli articoli 51 e 52 del Tuir.
Se, invece, il soggetto che percepisce tali somme svolge un’attività professionale o esercita un’impresa commerciale il corrispettivo ricevuto confluisce tra i redditi di lavoro autonomo o di impresa, con i relativi obblighi di fatturazione ai fini dell’Iva ed incremento della base imponibile ai fini Irap.
L’Agenzia ha, infine, precisato che alle somme corrisposte al difensore civico a titolo di rimborso spese non è applicabile il trattamento di esenzione previsto dall’art. 52, comma 1, lett. b), del Tuir, per i rimborsi erogati ai titolari di cariche elettive.
A cura dell’Avv. Raffaella De Vico
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