Nella Risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’indennità liquidata agli amministratori di sostegno.
In particolare, il caso posto all’attenzione dell’Agenzia riguardava un avvocato che spesso si trovava a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, figura introdotta nel nostro codice civile dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 per assistere quelle persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
L’Agenzia ha affermato che, qualora il giudice tutelare decida di nominare amministratore di sostegno un avvocato (e più in generale un professionista), la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenta ugualmente un compenso per lo svolgimento di un’attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo e rilevante ai fini Iva.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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