Con Sentenza 24 novembre 2006, n. 24973, la Corte di Cassazione, in contrasto con una precedente posizione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 59/2004), ha riaffermato l’indeducibilità degli accantonamenti annuali dell’indennità suppletiva di clientela per gli agenti di commercio dal reddito dell’impresa preponente.
Secondo la Corte, tale indennità ha “natura aleatoria“, in quanto la casa mandante non può determinare con certezza l’importo di tale indennità, se la stessa sarà erogata e quando verrà corrisposta. Infatti, tale indennità è dovuta, secondo il Codice civile, solo in caso di rapporti di agenzia a tempo indeterminato conclusisi su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente, oppure in caso di invalidità permanente dell’agente o conseguimento della pensione di vecchiaia.
Pertanto, a differenza delle indennità di fine rapporto, i cui accantonamenti annuali sono espressamente considerati deducibili dall’art. 17, TUIR, l’indennità suppletiva di clientela è deducibile dal reddito d’impresa della casa mandante solamente al momento della sua reale corresponsione all’agente.
Fonte: www.seac.it
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