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21 Settembre 2012

Incontro di aggiornamento professionale: tutte le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi in materia di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, di Iva e di operazioni con Paesi black list.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 35 del 20 settembre 2012, hariportato diverse risposte fornite dall’Agenzia medesima ai quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale del 31 maggio 2012.

Le risposte riguardano diverse questioni interpretative in materia di redditi di impresa, di redditi di lavoro autonomo, di Iva e di operazioni con soggetti residenti in Paesi black list.

In tale sede, i funzionari dell’Agenzia hanno chiarito che gli utili realizzati da una società di capitali nell’esercizio 2011 ed accantonati a riserva, per effetto della delibera di destinazione dell’utile dell’esercizio assunta dall’assemblea dei soci nel corso del mese di aprile 2012, rilevano ai fini della fruizione dell’ACE, prevista dal Decreto Legge n. 201 del 2011, con riferimento all’esercizio 2012, ossia nel modello Unico 2013 relativo ai redditi del 2012.

Ancora in materia di ACE, in ogni periodo d’imposta la variazione in aumento, rilevante ai fini di tale agevolazione, non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’eventuale perdita d’esercizio contribuisce a determinare il patrimonio netto contabile risultante dal relativo bilancio che costituisce il limite per la fruizione del beneficio.

In materia di rettifica dell’imputazione temporale dei componenti di reddito, l’Agenzia ha chiarito che i principi contenuti nella Circolare n. 23 del 4 maggio 2010, con riferimento ai componenti negativi di reddito, devono essere applicati anche alle ipotesi di non corretta imputazione temporale dei componenti positivi di reddito. La Circolare richiamata prevede che se l’ufficio accertatore ha imputato per competenza un componente negativo di reddito ad un periodo d’imposta diverso da quello nel quale è stato dedotto dal contribuente, e ciò ha comportato un fenomeno di doppia imposizione, deve essere concessa al contribuente la possibilità di recuperare la deduzione. La stessa regola deve valere qualora i componenti di reddito non correttamente imputati dal contribuente siano positivi. Infatti, qualora tali componenti vengano ripresi a tassazione dall’ufficio accertatore in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello nel quale i componenti medesimi hanno già concorso alla formazione del reddito, deve trovare applicazione analoga regola al fine di evitare un fenomeno di doppia imposizione.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deducibilità nel limite del 50 % delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale vale anche per le spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti agli albi professionali.

Inoltre, vale la regola della deducibilità nel limite del 50 % della rendita catastale e delle spese delle utenze relativi agli immobili utilizzati promiscuamente dai professionisti (immobili nei quali è fissata la residenza utilizzati in parte per lo svolgimento dell’attività professionale) anche quando viene effettivamente utilizzata per la professione una quota dell’immobile superiore al 50 %.

In materia di Iva, è stato ricordato che l’esigibilità dell’imposta, nel caso di prestazione di servizi effettuata da un soggetto comunitario non residente, deve essere ricondotta al momento della ricezione della fattura, a prescindere dalla data del pagamento. Il committente, quindi, deve applicare l’imposta quando riceve la fattura dal prestatore comunitario non residente.

Inoltre, nel caso in cui il committente nazionale non riceva la fattura dal fornitore comunitario entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, dovrà entro il mese seguente emettere un’autofattura, indicando in tale documento la partita Iva del fornitore comunitario. L’autofattura dovrà essere annotata negli appositi registri entro il mese di emissione.

Tra gli ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, è stato affermato che, anche in presenza di un parere positivo di disapplicazione della disciplina antielusiva, il contribuente residente continua ad essere obbligato ad indicare separatamente, in dichiarazione dei redditi, i costi derivanti da operazioni con fornitori di Paesi black list.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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