Nella Sentenza n. 22126 del 27 settembre 2013, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità della pronuncia impugnata dall’Agenzia delle Entrate nella parte in cui i Giudici di appello affermavano che gli ordinari criteri di ricarico, applicati dal fisco nei confronti della società contribuente, sarebbero stati astrattamente accettabili soltanto se riferiti ad annualità con un andamento ordinario.
Invece, sul piano logico e circostanziale, l’anno d’imposta che era stato oggetto di verifica, aveva avuto, di per sé, un andamento anomalo, in quanto, nel corso dell’anno, era cessato un ramo dell’attività della società contribuente, al quale erano collegate le operazioni di rivendita della merce effettuate a basso costo, contestate dall’Amministrazione finanziaria.
Sul piano fattuale, la Corte di Cassazione ha affermato la fondatezza delle argomentazioni dei Giudici della Commissione Regionale, in quanto effettivamente la società contribuente aveva venduto un ramo d’azienda, nel periodo d’imposta oggetto di accertamento. Anche sul piano argomentativo, il ragionamento alla base della pronuncia impugnata doveva ritenersi corretto, in quanto la chiusura di un’attività durante l’anno è un dato molto rilevante per le dinamiche economiche dell’impresa e esclude la possibilità di effettuare delle stime costruite sulla base di una situazione di normale e completa potenzialità dell’impresa stessa.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.