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Novità Irpef - Ires
17 Dicembre 2011

Imposte sostitutive per i fondi immobiliari chiusi: istituiti i codici tributo.

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Con la Risoluzione n. 119 del 9 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive previste dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dal Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011.

La materia interessata da tali interventi normativi è quella della riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi.

In particolare, le norme in questione (articolo 32, comma 4 bis, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010) prevedono che i partecipanti che, alla data del 31 dicembre 2010, detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 % sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 % del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta, risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. L’imposta sostitutiva deve essere versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011. Inoltre, l’imposta può essere versata dalla società di gestione del risparmio o dall’intermediario depositario delle quote, in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. Nella norma è precisato che, a tal fine, il partecipante deve fornire la provvista e, in mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l’ammontare necessario al versamento dell’imposta.

Inoltre, al comma 5 dell’articolo 32 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, è previsto che, in determinate circostanze, la società di gestione del risparmio può, altresì, deliberare, entro il 31 dicembre 2011, la liquidazione del fondo comune d’investimento. In questo caso, la società di gestione preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 % del valore netto del fondo, risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L’imposta deve essere versata dalla società di gestione nella misura del 40 %, entro il 31 marzo 2012, e, per la restante parte, in due rate di pari importo, da versare, rispettivamente, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. E’ stato, inoltre, previsto dalla norma che la liquidazione deve essere conclusa entro cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 alla conclusione della liquidazione, la società di gestione del risparmio deve applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 7 % e tale imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.

Con la Risoluzione n. 119 del 9 dicembre, sono stati, quindi, istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo da utilizzare per effettuare i versamenti delle imposte sostitutive predette. Si tratta, in particolare, del:

– codice “1832”, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prevista dall’articolo 32, comma 4 bis, del Decreto Legge n. 78 del 2010, da parte del partecipante;

– codice “1833”, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prevista dall’articolo 32, comma 4 bis, del Decreto Legge n. 78 del 2010, da parte della società di gestione del risparmio o da parte dell’intermediario;

– codice “1834”, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo, prevista dall’articolo 32, comma 5, del Decreto Legge n. 78 del 2010;

– codice “1835”, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sul risultato della liquidazione, prevista dall’articolo 32, comma 5, del Decreto Legge n. 78 del 2010.

I codici in questione devono essere inseriti, nel modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme della colonna “Importi a debito versati”, con la specifica indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno di imposta al quale si riferisce il versamento. I codici tributo predetti possono essere utilizzati anche in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati”.

In riferimento, infine, ai codici tributo “1832” e “1834”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, deve essere riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Riguardo al codice “1832”, se il pagamento dell’imposta avviene in un’unica soluzione, nel campo predetto deve essere indicato il numero “0101”.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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